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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38116/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio in materia di lavoro/previdenza nel quale la parte lavoratrice aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'impugnazione ritenendo che la notificazione dell'atto di appello fosse non valida, perché eseguita a mezzo PEC in data 22.10.2019 per l'udienza del 7.11.2019, quindi senza rispettare il termine a comparire di 25 giorni previsto dal rito del lavoro. La ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione di norme processuali, in particolare dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 435, comma 3, c.p.c., oltre ad altri articoli del codice di procedura civile e della Costituzione, sostenendo che la notificazione non potesse qualificarsi come inesistente, ma semmai come nulla per essere stata eseguita fuori termine; di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica e fissare una nuova udienza di discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la qualificazione della notificazione dell'appello come inesistente: nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine a comparire previsto dall'art. 435, comma 3, c.p.c. determina nullità della notificazione, non improcedibilità dell'appello. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per la rinotifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e fissare una nuova udienza. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    Se la notificazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione è nulla, il giudice deve fissare una nuova udienza e concedere un termine per la rinnovazione della notifica.

  • art. 435, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'inosservanza del termine a comparire non comporta improcedibilità dell'appello, ma nullità della notificazione sanabile mediante rinnovazione.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello come parametro per l'eventuale fatto impeditivo alla corretta notificazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato dedotto come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto come vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

  • artt. 421, 433, 434, 159 e 162 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente a sostegno della censura sulla gestione della notificazione e dell'impugnazione nel rito del lavoro.

  • artt. 111 e 124 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sul corretto svolgimento del processo e delle garanzie difensive.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la notificazione dell'atto di appello eseguita senza osservare il termine a comparire previsto dall'art. 435, comma 3, c.p.c. è nulla e non inesistente, anche se il termine originariamente assegnato risulti insufficiente ab origine.
  • Quando la notificazione dell'appello è nulla, il giudice non deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, ma deve fissare una nuova udienza e concedere un termine per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • La qualificazione del vizio della notificazione è decisiva: solo la totale mancanza dell'atto può impedire la rinnovazione, mentre il difetto del termine a comparire integra un vizio sanabile.
  • Nel giudizio di appello del rito del lavoro, la tutela del contraddittorio si realizza mediante la rinnovazione della notificazione, non attraverso una sanzione di improcedibilità in presenza di un vizio meramente formale o temporale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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