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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26990/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti o comunque interessati a una rampa di accesso: un soggetto ha agito per far accertare l'inesistenza del diritto di passaggio vantato dall'altro sulla rampa, assumendone la proprietà esclusiva. In primo grado era stata ritenuta la comproprietà della rampa e l'uso da parte del convenuto nei limiti dell'art. 1102 c.c., con rigetto della domanda; in appello, invece, è stata accolta la domanda originaria e dichiarata l'inesistenza di qualsiasi diritto del ricorrente sulla rampa. Il ricorrente ha impugnato con sette motivi, deducendo: 1) violazione dell'art. 1102 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per errata valutazione della preesistenza di un varco e dell'ambito dell'uso consentito al comproprietario; 2) violazione dell'art. 1051 c.c. e omesso esame delle risultanze di causa, per avere la Corte d'appello errato sulla titolarità di un mappale e sul fatto che la rampa insistesse anche su quel fondo; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. sulla prova della localizzazione della rampa; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ravvisato la non integrità del contraddittorio senza prova adeguata; 5) violazione dell'art. 1062 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per l'esclusione di opere visibili asservite alla servitù; 6) violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c. per il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio; 7) violazione dell'art. 949 c.c. per l'ordine di ripristino di una recinzione metallica che si assumeva inesistente. La Corte di cassazione ha dato priorità al secondo motivo, perché la questione decisiva era la mancata evocazione in giudizio di tutti i proprietari dei fondi interessati nel caso di domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio. Richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando vi siano più fondi intercludenti appartenenti a soggetti diversi, l'azione va proposta contro tutti i proprietari e rispetto a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, la Corte ha ritenuto che il difetto di contraddittorio travolgesse l'intero giudizio. Di conseguenza ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Genova affinché il merito sia riesaminato con la partecipazione necessaria di tutti i proprietari interessati al percorso della servitù coattiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova e ha rinviato la causa al Tribunale di Genova, anche per la regolazione delle spese. La decisione è fondata sul rilievo che, nella fattispecie relativa alla possibile costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i proprietari dei fondi interessati; ciò integra un vizio di non integrità del contraddittorio che impone la rinnovazione del giudizio con i litisconsorti necessari.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    richiamato come parametro per valutare se l'uso della rampa da parte del comproprietario rientrasse nelle facoltà consentite dalla comunione

  • art. 1051 c.c.

    richiamato nel contesto della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio e della verifica dei fondi intercludenti interessati

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione della prova da parte del giudice di merito

  • art. 2700 c.c.

    invocato in relazione all'efficacia probatoria di atti pubblici o risultanze documentali sulla collocazione della rampa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'affermazione della non integrità del contraddittorio in assenza di prova adeguata

  • art. 1062 c.c.

    richiamato per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e per la necessità di opere visibili

  • art. 1061 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1158 c.c. in tema di usucapione della servitù

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in relazione all'usucapione del diritto di servitù

  • art. 949 c.c.

    richiamato per censurare l'ordine di ripristino della recinzione

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità processuale

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come base dell'ordinanza resa in primo grado nel procedimento sommario

Massime di principio

  • Nella controversia volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio su più fondi intercludenti appartenenti a soggetti diversi, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i proprietari dei fondi potenzialmente serventi e con riferimento a tutti i percorsi concretamente praticabili.
  • La mancata integrazione del contraddittorio in una causa avente ad oggetto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio determina un vizio radicale del processo che travolge l'intero giudizio e impone la rinnovazione del merito con la partecipazione dei litisconsorti necessari.
  • Quando il difetto di contraddittorio è decisivo, le ulteriori censure sul merito restano assorbite e non richiedono esame.
  • La domanda di servitù coattiva richiede una verifica complessiva dei rapporti bilaterali tra fondo dominante e tutti i fondi serventi potenzialmente interessati, perché la decisione incide su una pluralità di posizioni giuridiche strettamente connesse.

Come è indicizzato

MaterieServitùLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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