Cassazione Penale, Sentenza n. 17662/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GUP del 5/05/2022 che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini, sostenendo che l'ordinanza era "abnorme" e priva di motivazione perché, anche in assenza dell'assenso del difensore alla domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, le notifiche sarebbero validamente effettuate mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del GUP non sia abnorme in quanto rientra nei poteri del giudice e applica un principio di diritto poi confermato dalle Sezioni Unite. Inoltre la questione interpretativa prospettata dal ricorrente è stata già risolta dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 42603 del 13/07/2023) nella medesima direzione dell'ordinanza impugnata: se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetta l'elezione, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, ma deve seguire le forme di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Riferita alla possibilità di consegna di copia al difensore per le notificazioni; nel caso in esame la Corte afferma che tale forma non è utilizzabile quando il difensore d'ufficio non abbia accettato l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis
art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis
Prevede l'istituto dell'elezione di domicilio e richiede l'assenso del difensore per rendere efficaci le notificazioni presso quest'ultimo; la finalità è garantire la reale ed effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato assistito da difensore d'ufficio
art. 157 e art. 159 cod. proc. pen.
Se il difensore d'ufficio non accetta l'elezione di domicilio, le notificazioni devono seguire le forme ordinarie previste da questi articoli (notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o altre forme previste)
Prevede la rimessione alle Sezioni Unite; il Pubblico Ministero aveva chiesto in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi di questa norma
Sezioni Unite, sentenza n. 42603 del 13/07/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Sezione Unite ha confermato che l'assenza di assenso del difensore d'ufficio impedisce l'uso della consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, poiché ciò contrasterebbe con la finalità dell'art. 162, comma 4-bis di garantire l'effettiva conoscenza del processo
Giurisprudenza Sezioni Unite sulla nozione di "abnormità"
"un atto è tale, nei termini delineati dalle Sezioni unite, quando 'per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale' (abnormità strutturale) oppure quando 'pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo' oppure 'si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite'"
La Corte richiama i criteri restrittivi per qualificare un provvedimento come abnorme: non si può ricorrere a questa categoria per impugnare atti semplicemente illegittimi o contestabili; il provvedimento del GUP non rientrava in nessuna delle ipotesi di abnormità
Massime di principio
- Se l'imputato elegge domicilio presso un difensore d'ufficio e il difensore non accetta l'elezione, le notificazioni non possono essere effettuate mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4; devono seguire le forme degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
- La qualificazione di un provvedimento come "abnorme" è eccezionale: non si applica per trasformare ogni atto ritenuto illegittimo in motivo immediato di ricorso per cassazione
- Un provvedimento del GUP che rientri nei poteri ordinari del giudice e che applichi un principio di diritto coerente con successiva giurisprudenza di legittimità è difficilmente annullabile per "abnormità"
- Se esiste un contrasto interpretativo rilevante, la via corretta per ottenere un pronunciamento di uniformità è la rimessione alle Sezioni Unite (art. 618 c.p.p.); se le Sezioni Unite si sono già pronunciate, un ricorso basato sulla questione è probabilmente inammissibile
- Per garantire la validità delle notifiche e la conoscenza effettiva del processo, è consigliabile ottenere l'assenso formale del difensore alla domiciliazione o procedere con le modalità ordinarie di notifica quando l'assenso manca
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