Cassazione Penale, Sentenza n. 23479/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il ricorrente contestava che gli elementi raccolti non dimostravano la destinazione a terzi della sostanza (cocaina, gr. 1,89), sostenendo che la quantità era compatibile con uso personale anche in assenza di dichiarazioni difensive; che l'assenza di documentazione sulle fonti di reddito non poteva essere interpretata automaticamente come prova di proventi illeciti, considerata la realtà lavorativa irregolare di soggetti extracomunitari; e che la valenza indiziaria attribuita a rotoli di cellophane, forbici, accendino e ritagli era illogica, soprattutto in assenza di bilancini o sostanze da taglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, un'apprezzamento diverso della prova di merito non consentito in questa sede. Ha confermato che la sentenza impugnata aveva logicamente desunto la destinazione a terzi dalla convergenza degli elementi probatori: rinvenimento delle tre dosi occultate nella scarpa sul balcone, somma in contanti di euro 1.130 senza allegazione della lecita provenienza, ritagli e rotoli di cellophane insieme ad un accendino idoneo alla termosaldatura. Ha inoltre osservato l'assenza di qualsiasi allegazione circa l'uso esclusivamente personale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
citato testualmente nella motivazione della sentenza impugnata
La norma è stata applicata per qualificare penalmente la detenzione della sostanza stupefacente; la Corte ha ritenuto integrata la destinazione a terzi a fronte degli elementi di fatto complessivamente valutati
principio giurisprudenziale su limiti del sindacato di cassazione (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Richiamato per affermare che in cassazione non sono ammissibili censure che chiedano una diversa valutazione della persuasività o del peso delle prove di merito, salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
art. 606 c.p.p. (richiamo ai limiti dei motivi di ricorso per cassazione)
Il principio operativo evinto dalla sentenza è che la cassazione può sindacare i motivi solo nei limiti previsti dalla normativa processuale: vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non un diverso apprezzamento dei fatti
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti se non mostrando vizi rilevanti della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali).
- La presenza di più elementi convergenti (occultamento, confezionamento, strumenti idonei alla preparazione delle dosi, somme di denaro rilevanti senza giustificazione) può legittimamente far presumere la destinazione a terzi anche se la quantità è relativamente modesta.
- La sola assenza di bilancini o di sostanze da taglio non esclude automaticamente l'affermazione di finalità di spaccio se altri indizi coerenti consentono quella conclusione.
- L'assenza di documentazione sulle fonti di reddito può essere valutata negativamente se l'imputato non allega o prova una lecita provenienza di somme significative; la condizione di lavoratore irregolare non è di per sé prova che i proventi derivino da attività illecite, ma richiede che il difensore formuli elementi concreti in tal senso.
- Per difese fondate in Cassazione occorre contestare specificamente i vizi del processo o della motivazione riconosciuti dalla legge, evitando solo una richiesta di diversa valutazione probatoria.
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