Cassazione Penale, Sentenza n. 25447/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una serie di prelievi di denaro effettuati con carta di credito prepagata sottratta al titolare. I motivi erano tre: con il primo si deduceva violazione della disciplina del reato continuato e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che i dieci prelievi, commessi in un breve arco temporale e riconosciuti come espressione di un medesimo disegno criminoso, non dovessero essere trattati come autonomi reati satellite con conseguente indebita moltiplicazione degli aumenti di pena; con il secondo si contestava la confisca per equivalente della somma di euro 549,60, lamentando l'omessa motivazione sulla natura del profitto e sulla mancata individuazione di beni aggredibili con confisca diretta; con il terzo si censurava l'aumento di pena per recidiva, deducendo difetto di motivazione sul nesso fra la condotta e i precedenti penali specifici e sulla rilevanza di questi ultimi ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché sollevava per la prima volta in cassazione una questione non dedotta con l'appello e non rilevabile d'ufficio, in applicazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la confisca della somma di euro 549,60 era stata disposta come confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell'art. 493-ter c.p., anche per equivalente, e il ricorrente non aveva allegato elementi specifici sulla effettiva esistenza di beni in natura né sulla loro disponibilità. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'aumento di pena richiamando i numerosissimi precedenti, e recenti condanne, prevalentemente per reati contro il patrimonio, da cui aveva desunto una pericolosità evidente e attuale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla disciplina del reato continuato e al medesimo disegno criminoso.
Indicato tra le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata.
Indicato tra le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata.
La disposizione è richiamata quale base del reato contestato e prevede, al secondo comma, la confisca obbligatoria del profitto del reato, anche per equivalente, sino alla concorrenza dell'importo indebitamente conseguito.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla confisca.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla confisca per equivalente.
Richiamato nei motivi di ricorso per il difetto di motivazione sia sulla confisca sia sul trattamento sanzionatorio.
Richiamato nel motivo relativo alla recidiva e all'aumento di pena.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione sulla recidiva.
Usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende.
Espressa previsione della confisca obbligatoria del profitto del reato, anche per equivalente.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio, perché sottratta al sindacato di legittimità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum.
- Quando la legge prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato anche per equivalente, la misura può essere disposta senza che la difesa si limiti ad allegare in modo generico l'esistenza di beni in natura, dovendo dedurre in modo specifico circostanze effettive e rilevanti sulla loro esistenza e disponibilità.
- La confisca per equivalente del profitto del reato ha natura recuperatoria e anche sanzionatoria e non richiede l'accertamento del nesso di derivazione diretta tra il bene ablato e il reato, proprio perché colpisce beni privi di quel rapporto.
- La motivazione sull'aumento di pena per recidiva è sufficiente quando faccia riferimento in modo congruo a precedenti penali numerosi e recenti, dai quali desumere una pericolosità attuale e significativa dell'imputato.
- Nel giudizio di legittimità non può essere censurata efficacemente una motivazione sul trattamento sanzionatorio se la Corte di merito ha dato conto in modo logico degli elementi valorizzati per la determinazione della pena e per il giudizio di recidiva.
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