Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e, in sostanza, mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti delle prove già esaminate dai giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza di appello era immune da vizi logici e aveva adeguatamente spiegato, con corrette argomentazioni giuridiche, la sussistenza della responsabilità e del delitto di truffa, richiamando in particolare la prova di artifici e raggiri con cui l'imputato aveva indotto la persona offesa a versargli ingenti somme di denaro senza fornire la prestazione promessa, conseguendo così un ingiusto profitto con corrispondente danno della vittima. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del delitto di truffa; la Corte ne conferma la configurabilità in presenza di artifici e raggiri, ingiusto profitto e altrui danno.
Non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità del ricorso è stata pronunciata per difetto di specificità e per proposizione di censure non deducibili in cassazione; dal testo emerge solo la conseguenza processuale dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, se non mediante la deduzione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valutate dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel delitto di truffa la condotta punibile si realizza quando, mediante artifici o raggiri, l'agente induce la persona offesa a disporre del proprio patrimonio, ottenendo un ingiusto profitto e cagionando un danno corrispondente.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione se immune da vizi logici e fondata su corretti argomenti giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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