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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29672/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3000. Non risultano dal testo ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità, che rimane quella già affermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 13/11/2025. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto un unico motivo incentrato sul trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nella motivazione sulla pena. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è affetto da genericità assoluta, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva congruamente giustificato il trattamento sanzionatorio sulla base delle risultanze istruttorie e aveva irrogato una pena nel minimo edittale; nel ricorso non erano neppure indicate le ragioni per cui la decisione presenterebbe evidenti vizi logici di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione della pena senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare specificamente gli asseriti vizi logici o giuridici della motivazione, non essendo sufficiente una mera doglianza assertiva.
  • Quando la pena è stata determinata nel minimo edittale e la sentenza di merito contiene una motivazione coerente con le risultanze istruttorie, la doglianza che ne contesti la congruità deve essere particolarmente specifica per superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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