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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24430/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo unico fosse una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, oltre che meramente riproduttivo delle censure di appello. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità per i reati contestati. Ha inoltre censurato la valutazione degli elementi probatori compiuta in appello, sostenendo in sostanza che la decisione fosse fondata su una erronea lettura del materiale istruttorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano in realtà censure di merito, volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità; ha aggiunto che i motivi erano anche ripetitivi di quelli già dedotti in appello e disattesi con argomenti giuridici adeguati, senza una critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente come parametro dei motivi di ricorso, che non possono risolversi in censure di merito o in una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione della vicenda storica rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in mere doglianze di fatto dirette a ottenere una rivalutazione delle prove.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che riproducano pedissequamente censure già svolte in appello, se non si confrontano specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a base del rigetto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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