Cassazione Penale, Sentenza n. 13658/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto tardive le censure relative alla negata effettuazione di un colloquio e aveva considerato irrituale e respinto il reclamo relativo al trattenimento di alcune fotografie. In particolare, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che le censure sul colloquio erano state tempestivamente depositate tramite memoria difensiva e che il giudice non le aveva esaminate nonostante l'avviso di udienza le avesse menzionate; quanto alle fotografie, lamentava che il Tribunale si era limitato a richiamare la decisione del primo giudice senza confrontarsi con le argomentazioni di merito del reclamante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, richiamando i termini procedurali: per i reclami sui colloqui il termine è di quindici giorni dall'avviso di deposito della prima decisione (art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.), mentre per le impugnazioni relative al trattenimento della corrispondenza il termine è di dieci giorni, secondo la normativa di cui all'art. 14-ter richiamata dall'art. 18-ter, comma 6 (termine decorrente dalla comunicazione della decisione iniziale). Il ricorso è stato quindi respinto per tardività e per irritualità dell'impugnazione nella parte relativa alle fotografie. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Stabilisce il termine generale di impugnazione per i reclami in materia di misure detentive e atti del magistrato di sorveglianza; la Corte interpreta che, per i reclami relativi ai colloqui, il termine è di 15 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della prima decisione.
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Richiamato in materia di reclami relativi alla corrispondenza; va osservato il termine speciale per impugnare (come interpretato insieme all'art. 14-ter), e le contestazioni sul trattenimento della corrispondenza devono essere proposte secondo la disciplina specifica prevista da tale norma.
art. 14-ter Ordinamento penitenziario
Normativa derogatoria richiamata dall'art. 18-ter che individua, in combinato disposto, il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni relative al trattenimento della corrispondenza; termine decorrente dalla comunicazione della decisione iniziale.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata dalla Corte con riferimento alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie o somme alla Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali o colpose; giustifica la condanna a somma forfettaria per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Verificare attentamente quale rimedio sia previsto per la specifica materia: reclami sui colloqui e reclami sul trattenimento della corrispondenza seguono procedure e termini distinti e non sono intercambiabili.
- Rispettare i termini perentori di impugnazione: per i colloqui il termine è generalmente di 15 giorni dall'avviso di deposito della prima decisione; per la corrispondenza il termine è generalmente di 10 giorni dalla comunicazione della decisione iniziale.
- La notifica di un avviso di udienza non sostituisce né prolunga i termini di impugnazione: eventuali menzioni in avviso non valgono a sanare tardività di atti sostanziali presentati oltre i termini.
- Se un reclamo è proposto con il rito o la norma sbagliata (irritualità), il giudice può dichiararne l'irricevibilità o respingerlo senza entrare nel merito; ciò può comportare condanne per spese e somme a titolo di sanzione per l'irritualità.
- Presentare motivi specifici e tempestivi: argomentazioni nuove depositate oltre i termini previsti per l'impugnazione possono essere dichiarate tardive e quindi non esaminate.
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