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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13889/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva definito in senso sfavorevole, deducendo un vizio motivazionale in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze investivano il trattamento sanzionatorio e risultavano comunque infondate, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive e richiamo a gravità della condotta, negativa personalità dell'imputato e plurimi precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché attinenti al trattamento punitivo e, comunque, ha osservato che la motivazione della sentenza di appello sul diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto era congrua, non illogica e basata su elementi ostativi quali gravità della condotta, personalità negativa e precedenti penali. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la gravità della condotta, la personalità dell'autore e i precedenti penali escludano la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e fondata su elementi negativi relativi alla condotta e alla personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirino in realtà a contestare la valutazione del trattamento sanzionatorio compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato se il giudice valorizza elementi ostativi come la gravità concreta della condotta, la negativa personalità dell'imputato e la presenza di precedenti penali.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito dia conto in modo adeguato delle ragioni ostative e delle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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