Ordinanza n. 130/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 2935/2025, resa tra le parti, con cui il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso l’ordinanza n. 169 del 18/10/2023 (pratica n. 20/2023) denominata “provvedimento di sospensione dei lavori eseguiti in assenza di lottizzazione autorizzata /permesso di costruire” ex art. 18, comma 7, L. 47/1985 e art. 30, comma 7, D.P.R 380/2001, nonché ex art. 8 L. 765/1967 con riferimento all’unità immobiliare iscritta al fg. 20, p.lla 835, N.C.E.U. di Carini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione dei lavori eseguiti in assenza di lottizzazione autorizzata o permesso di costruire, con possibili effetti acquisitivi delle aree al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quinta, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 18, comma 7, l. 47/1985, dell'art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 8 l. 765/1967. In sede cautelare hanno dedotto censure non manifestamente infondate riguardo all'estrema risalenza dei fatti posti a fondamento del potere repressivo, alla trascrizione dei frazionamenti originari già dai primi anni ottanta e alla conseguente conoscibilità della vicenda da parte del Comune molto prima dell'adozione dell'ordinanza. È stata inoltre contestata l'effettiva riconducibilità agli appellanti di un consapevole e diretto apporto alla complessiva vicenda lottizzatoria, sostenendo la necessità di verificare più approfonditamente i singoli documenti richiamati dall'amministrazione. È stato infine dedotto il difetto di previo contraddittorio procedimentale, in ragione della complessità storica e documentale della vicenda e del lungo tempo trascorso prima dell'esercizio del potere repressivo.
La decisione
Il CGARS, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto le censure d'appello dotate di apprezzabile consistenza. Ha considerato non univoca, e quindi bisognosa di approfondimento nel merito, la riconducibilità agli appellanti di un apporto consapevole e diretto alla lottizzazione, anche per la risalenza della sequenza negoziale e materiale e per la necessità di esaminare compiutamente la documentazione. Ha ritenuto non manifestamente infondata anche la censura relativa alla mancata instaurazione del previo contraddittorio, poiché la partecipazione degli interessati avrebbe potuto contribuire alla ricostruzione dei fatti e dei rapporti negoziali. Ha riconosciuto il periculum in mora in relazione all'art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001: il decorso di novanta giorni senza revoca della sospensione può determinare l'acquisizione di diritto delle aree al patrimonio disponibile comunale, con pregiudizio patrimoniale attuale, grave e potenzialmente irreversibile, anche per i successivi effetti demolitori. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'esigenza di conservare provvisoriamente lo stato di fatto e di diritto. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza appellata e gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello, nell'ambito della quale il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Costituisce una delle basi normative richiamate nell'ordinanza comunale di sospensione dei lavori connessa alla lottizzazione abusiva.
art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
Costituisce una delle basi normative del provvedimento repressivo comunale in materia di lottizzazione abusiva.
art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001
decorso il termine di novanta giorni senza revoca del provvedimento di sospensione, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune
Il possibile effetto acquisitivo automatico, in assenza di revoca entro novanta giorni, fonda il periculum in mora per la gravità e potenziale irreversibilità del pregiudizio patrimoniale.
art. 8 l. 765/1967
È richiamato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza comunale impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento di un potere repressivo, unita alla loro conoscibilità da parte dell'amministrazione da epoca anteriore all'adozione dell'atto, può rendere non manifestamente infondate le censure rivolte all'esercizio tardivo o comunque non adeguatamente scrutinato del potere.
- Quando la responsabilità del destinatario di un provvedimento repressivo per una vicenda lottizzatoria risalente non risulta univocamente dimostrata, il giudice cautelare può ritenere necessario un approfondimento sulla riconducibilità soggettiva dell'apporto consapevole e diretto e sulla portata dei documenti posti a fondamento dell'atto.
- La mancata instaurazione del previo contraddittorio può costituire una censura cautelarmente non manifestamente infondata quando la complessità storica e documentale della vicenda e il lungo tempo trascorso rendano plausibile che la partecipazione dei destinatari avrebbe potuto contribuire alla corretta ricostruzione dei fatti e dei rapporti negoziali.
- Il rischio che il decorso del termine previsto dalla legge produca l'acquisizione automatica delle aree al patrimonio comunale, con possibili successivi effetti demolitori, integra un pregiudizio patrimoniale attuale, grave e potenzialmente irreversibile rilevante ai fini del periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare, la non manifesta infondatezza delle censure e l'intensità del pregiudizio derivante dall'immediata produzione degli effetti acquisitivi possono giustificare la sospensione interinale della sentenza e del provvedimento amministrativo impugnato.
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