Cassazione Civile, Ordinanza n. 23086/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla contribuente due intimazioni di pagamento per il recupero di imposte relative agli anni d'imposta 2007 e 2008, conseguenti a due avvisi di accertamento. La società aveva impugnato separatamente gli atti dinanzi alla CTP di Salerno, che aveva rigettato entrambi i ricorsi. In appello, la CTR della Campania, riuniti i gravami, aveva accolto le impugnazioni della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità degli appelli per carenza di interesse, sostenendo che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei ruoli pendenti prevista dal d.l. n. 148 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 172 del 2017, con conseguente rinuncia ai giudizi pendenti; con il secondo ha dedotto, sempre ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CTR deciso senza esplicitare gli elementi posti a fondamento del convincimento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, rilevando che la CTR non si era pronunciata sull'eccezione, ritualmente dedotta dall'Ufficio, di inammissibilità degli appelli per carenza di interesse in ragione dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei ruoli pendenti e della conseguente rinuncia ai giudizi. Poiché tale profilo non era stato esaminato dal giudice di appello, è stata ravvisata una violazione dell'art. 112 c.p.c. con assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato quale parametro del vizio processuale denunciato in cassazione per omessa pronuncia e per vizio della motivazione apparente o insufficiente secondo la prospettazione del ricorrente
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e istanze ritualmente introdotte; l'omessa decisione sull'eccezione di inammissibilità integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato come fonte della definizione agevolata dei ruoli pendenti cui la contribuente avrebbe aderito
legge di conversione del d.l. n. 148 del 2017, richiamata per la disciplina della definizione agevolata
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato in relazione alla necessità di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti nel ricorso per cassazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
norma invocata nel secondo motivo per censurare la decisione priva dell'esposizione degli elementi posti a base del convincimento
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione rituale e potenzialmente decisiva integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- Se una parte deduce in appello la carenza di interesse della controparte per effetto di una definizione agevolata o di una rinuncia al contenzioso, il giudice di merito deve esaminare espressamente tale questione prima di decidere sul merito.
- Il vizio di omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure che investono la motivazione della sentenza, quando la decisione va cassata già per mancato esame di una questione preliminare decisiva.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio processuale deve essere sorretta dalla puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, nei limiti richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
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