Cassazione Civile, Ordinanza n. 31660/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello in cui un ente pubblico in liquidazione era stato condannato in primo grado al pagamento di una somma rilevante in favore della società attrice/creditrice, dopo revoca di un decreto ingiuntivo. Nel corso dell'appello si sono verificati due snodi processuali: il collocamento a riposo del difensore originario dell'ente, con cessazione del relativo ius postulandi, e successivamente l'emanazione di un DPCM che ha autorizzato l'Avvocatura dello Stato a rappresentare l'ente nei giudizi pendenti, con conseguente venir meno della possibilità di farsi difendere da un avvocato del libero foro per le nuove attività difensive. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il processo ritenendo tardiva la riassunzione rispetto all'evento interruttivo legato al DPCM e, comunque, invalida la costituzione dell'avvocato del libero foro dopo l'attribuzione del patrocinio erariale. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 301, 305 e 307 c.p.c. e dell'art. 43 R.D. n. 1611/1933, sostenendo che l'autorizzazione al patrocinio erariale non costituisse evento interruttivo ex art. 301 c.p.c. e che quindi non potesse decorrere da lì il termine per la riassunzione; 2) violazione dell'art. 182 c.p.c., per non aver la Corte territoriale assegnato un termine di regolarizzazione della costituzione dell'avvocato del libero foro; 3) violazione degli artt. 300, 301, 305 e 307 c.p.c., contestando il dies a quo del termine semestrale e invocando il principio secondo cui, nelle interruzioni automatiche, la decorrenza dovrebbe dipendere dalla dichiarazione giudiziale o dalla conoscenza legale dell'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il dispositivo di estinzione del processo. Tuttavia ha corretto la motivazione della sentenza d'appello ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha escluso che l'estinzione derivasse dalla tardiva riassunzione rispetto al DPCM che aveva attribuito il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ma ha ritenuto che l'estinzione fosse comunque maturata per effetto della prima interruzione automatica, conseguente al collocamento a riposo del difensore originario. In particolare, la riassunzione effettuata con procura a un avvocato del libero foro è stata reputata invalida, poiché dopo l'intervento del patrocinio erariale il difensore privato era privo di ius postulandi; tale nullità non era più sanabile, essendo ormai decorso il termine per riassumere il giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
"il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso"
L'ipotesi di perdita dello ius postulandi del difensore per effetto della sopravvenuta attribuzione del patrocinio erariale è stata assimilata alle cause di interruzione automatica previste dalla norma.
Il termine per riassumere decorre non dalla mera data dell'evento interruttivo, ma dalla sua conoscenza legale da parte della parte interessata; tuttavia, nel caso concreto, la mancata riassunzione tempestiva rispetto al primo evento ha determinato l'estinzione.
È stata applicata la disciplina dell'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione dopo l'interruzione.
La sanatoria del difetto di rappresentanza o della procura non è stata ritenuta utilmente invocabile, perché la decadenza dal potere di riassumere era già maturata.
art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
L'autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato comporta l'assunzione della rappresentanza difensiva dell'ente nei giudizi pendenti e preclude ulteriori attività difensive del difensore privato per le nuove attività.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermando però il dispositivo di estinzione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione ai principi costituzionali che impongono che la decorrenza del termine di riassunzione non sia irragionevolmente anticipata rispetto alla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
DPCM 18 giugno 2018
Ha autorizzato l'Avvocatura dello Stato a rappresentare l'ente nei giudizi in corso, determinando la perdita dello ius postulandi del difensore privato per le nuove attività difensive.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico viene assoggettato a patrocinio erariale esclusivo, il difensore del libero foro perde lo ius postulandi per le successive attività processuali, con effetti assimilabili alle ipotesi di interruzione automatica del processo.
- Per le interruzioni automatiche del processo, il termine per la riassunzione non decorre in astratto dalla sola data dell'evento, ma dalla sua conoscenza legale da parte della parte interessata; la conoscenza deve essere documentata da atti o comunicazioni aventi adeguata fede privilegiata.
- La riassunzione compiuta da un soggetto privo di valida procura o di ius postulandi non sana di per sé l'interruzione quando il termine per la riassunzione sia già spirato, perché la decadenza dal potere di riassumere rende non utile la regolarizzazione successiva.
- In presenza di più eventi potenzialmente interruttivi, occorre individuare quello giuridicamente rilevante ai fini dell'estinzione e verificare separatamente decorrenza del termine, conoscenza legale e tempestività della riassunzione.
- La correzione della motivazione consente di confermare il dispositivo se il risultato decisorio è comunque corretto, anche quando la causa giuridica dell'estinzione va ricostruita diversamente.
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