Cassazione Penale, Sentenza n. 25159/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato solo il capo 170) dell'incolpazione provvisoria ma confermato il resto, ivi compresa la custodia cautelare per associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1) e reati-fine 144), 167), 168). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990, e contestava l'attribuzione del ruolo di "organizzatore/partecipe" sostenendo l'assenza di affectio societatis: a suo dire aveva rapporti limitati, solo con Santoro, contestati solo tre episodi di spaccio, mancando prova di stabile inserimento nel sodalizio e prova che dovesse destinare parte dei proventi ai detenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato i criteri applicati dal Tribunale del riesame: non è possibile in sede di legittimità riesaminare i fatti e la rilevanza delle prove, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità motivazionale. Il Tribunale aveva indicato intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni di un collaboratore a supporto della sussistenza dell'associazione e del ruolo di Asteriti (vendita al dettaglio di hashish e cocaina, confezionamento di dosi, determinazione dei proventi, rifornimento ai sodali, obbligo di erogare parte del ricavato ai detenuti, frequenti contatti e collaborazione continuativa). Solo il capo 170) era stato annullato in quanto sovrapposto al capo 144). Il ricorso è dunque respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata come base delle censure (lett. b) ed e)): la Corte valuta che le censure attengono alla rivalutazione dei fatti e non a vizi di motivazione tali da integrare i limiti di sindacabilità in sede di legittimità.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata nel ricorso per l'erronea qualificazione/contestazione degli elementi di reato; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione di legge nella sua applicazione da parte del giudice del riesame.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla presunzione circa le esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente tale presunzione, corroborata dal modus operandi del sodalizio e dal pericolo di inquinamento probatorio.
Norma richiamata in relazione ai 'gravi indizi di colpevolezza'; la Corte sottolinea che la valutazione della sussistenza di tali indizi è rimessa al giudice del merito salvo vizi motivazionali evidenti.
Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato la misura cautelare con riferimento a esigenze di prevenzione e di tutela delle prove, valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione degli elementi fattuali o della rilevanza probatoria: il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di eventuale mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La reiterata commissione, in concorso con altri, di reati-fine tipici di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può costituire indice grave, preciso e concordante della partecipazione all'associazione, salvo prova contraria adeguata.
- La durata limitata o la temporaneità dei rapporti personali non esclude, di per sé, la partecipazione stabile al sodalizio; rilevano invece la costanza dei contatti, il rispetto delle regole stabilite dai vertici, i compiti svolti (fornitura, confezionamento, determinazione dei proventi, versamento di quote) e la partecipazione alle dinamiche organizzative.
- Se più capi dell'imputazione descrivono la medesima vicenda fattuale, il giudice può annullare i capi duplicativi (come avvenuto per il capo 170) rispetto al 144)).
- Per contrastare una misura cautelare basata su indizi gravi, è necessario dimostrare specificamente l'assenza di un vincolo preesistente con i correi o fornire elementi concreti che smentiscano l'affectio societatis; mere affermazioni di rapporti limitati risultano spesso insufficienti.
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