Cassazione Penale, Sentenza n. 34333/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Bruno Simone. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento era stato adottato de plano senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza valutare elementi di novità introdotti nella nuova istanza (profili abitativi e lavorativi) che la differenziavano dalla precedente già rigettata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il decreto di inammissibilità era stato emesso de plano al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza valutare i nuovi elementi di fatto che non risultavano ictu oculi identici alla precedente istanza. Per la violazione del principio del contraddittorio si è configurata una nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Il decreto impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il decreto di inammissibilita' adottabile de plano è ammesso solo quando l'istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata o è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge; non puo' essere usato quando la verifica richiede accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.
Nullità che incidono sull'instaurazione del contraddittorio possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ulteriore disciplina sulla rilevabilita' d'ufficio delle nullita' processuali, con la conseguenza che il mancato rispetto del modello procedimentale puo' comportare annullamento del provvedimento impugnato.
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018
Precisa che il decreto di inammissibilita' per manifesta infondatezza puo' essere emesso de plano solo quando l'istanza manca dei requisiti posti direttamente dalla legge e tale mancanza non richiede accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005
Giurisprudenza consolidata che aiuta a distinguere le ipotesi nelle quali la riproposizione dell'istanza è priva di novita' rispetto a quelle in cui occorrono verifiche e contraddittorio.
Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni
Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003
Affronta il principio secondo cui la differenza di elementi di fatto (es. domicilio, attivita' lavorativa) può rendere non sovrapponibili istanze anche se riguardano lo stesso beneficio.
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009
Conferma che l'esistenza di elementi nuovi rilevanti impone la valutazione in contraddittorio e impedisce l'emissione de plano del decreto di inammissibilita'.
Massime di principio
- Il decreto di inammissibilita' emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è legittimo solo quando l'istanza e' manifestamente priva dei requisiti di legge o e' mera riproposizione di una precedente istanza identica; in tutti gli altri casi va fissata l'udienza in camera di consiglio con contraddittorio.
- Quando il ricorrente introduce elementi di novita' di fatto (es. diverso domicilio, nuova attivita' lavorativa) occorre che il giudice verifichi se tali elementi richiedano accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali; se sì, non e' ammesso il provvedimento de plano.
- La mancata instaurazione del contraddittorio, se richiesta dalla natura della valutazione, configura nullita' assoluta rilevabile d'ufficio e puo' determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
- I difensori devono documentare chiaramente le novita' rispetto a precedenti istanze per impedire che il giudice ritenga la richiesta come mera riproposizione; indicazioni su domicilio e lavoro sono elementi tipici da valorizzare.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la valutazione circa l'assenza di novita' o la loro irrilevanza; una motivazione insufficiente espone il provvedimento al rischio di annullamento in sede di legittimita'.
- In caso di dubbio sulla carattere novativo degli elementi esposti, la prassi corretta e' fissare l'udienza per consentire il contraddittorio, evitando cosi' il vizio procedurale che conduce all'annullamento.
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