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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13394/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati (anni 5, mesi 2, giorni 25 di reclusione e euro 8.590,00 di multa, con declaratoria di prescrizione per le condotte commesse fino al 28/06/2012). I motivi principali di ricorso in Cassazione erano: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta mancata valutazione di elementi difensive (in particolare la circostanza che sette presunti autori materiali erano stati archiviati e il presunto mancato apporto delle intercettazioni citate nella fase di archiviazione); contestazione della attendibilità delle persone offese (ritenute contraddittorie o apodittiche rispetto alle conclusioni dei giudici di merito); carenza di motivazione sulla ritenuta recidiva e doglianza sulla mancata esclusione della stessa; richiesta, in via subordinata, di dichiarare la prescrizione dei reati. I ricorrenti hanno altresì contestato tempistica e trasmissione delle intercettazioni e la loro utilizzazione nel giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: il primo (art. 192 c.p.p.) perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'autonomia del decreto di archiviazione rispetto al giudizio di merito e l'assenza di riferimento alle intercettazioni nel provvedimento di archiviazione; il secondo è stato considerato un sindacato di merito (valutazione della attendibilità delle persone offese) non sindacabile in Cassazione salvo vizi logici manifesti, che qui non sussistono; il terzo, relativo alla recidiva, è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza di specificità. Anche la domanda aggiunta sulla prescrizione è stata ritenuta inammissibile per essere introdotta dopo che i motivi originari erano già affetti da vizio di inammissibilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Decisione resa il 06/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    I ricorrenti invocavano violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancato confronto della Corte di merito con deduzioni difensive; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato e pronunciato, non ravvisando violazione di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende a titolo equitativo in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.

  • Principio giurisprudenziale sulla natura del decreto di archiviazione

    La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il decreto di archiviazione è adottato allo stato degli atti, non ha efficacia di giudicato e non vincola altri procedimenti o soggetti diversi, quindi non preclude una diversa valutazione in un successivo giudizio penale.

Massime di principio

  • Un decreto di archiviazione non vincola il giudice di merito in altri procedimenti: l'archiviazione è una valutazione prognostica e non produce effetti di assoluzione o preclusione rispetto ad altri soggetti.
  • Le censure riguardanti la valutazione della attendibilità delle persone offese sono, di regola, questioni di fatto e non sono riesaminabili in Cassazione salvo il riscontro di manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
  • Le doglianze sulla rilevanza o sul contenuto delle intercettazioni attengono alla valutazione di merito della prova; in Cassazione sono ammesse solo se si dimostra una illogicità manifesta o una decisiva discordanza fra prova raccolta e decisione.
  • I motivi d'appello e di ricorso devono essere specifici: deduzioni generiche o prive di puntuale specificazione degli elementi impugnati sono inammissibili.
  • Non è possibile sanare con l'aggiunta di nuovi motivi in sede di legittimità i vizi di inammissibilità dei motivi originari; i nuovi motivi sono trasmessi dal vizio che colpisce quelli principali e risultano inefficaci a sanare l'impugnazione.

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