Cassazione Civile, Ordinanza n. 08267/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente anteriormente all'udienza e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la controparte non aveva depositato accettazione della rinuncia, la Corte ha comunque provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ponendole a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente del servizio idrico integrato ha convenuto in giudizio il gestore del servizio sostenendo di avere pagato, per circa dieci anni, un canone per la depurazione delle acque senza ricevere in concreto il relativo servizio. Il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione. In appello, la società gestore aveva contestato: (i) che per "depurazione" dovesse intendersi sufficiente un trattamento primario delle acque, già effettuato; (ii) che il canone fosse dovuto per un servizio globale dell'ambito territoriale e non per una prestazione locale riferita al singolo utente; (iii) che l'obbligazione restitutoria gravasse su una società diversa, indicata come percettrice del canone; (iv) che il diritto fosse prescritto nel termine decennale. Il Tribunale di Genova ha rigettato tali tesi, ritenendo applicabile l'art. 150 del testo ambientale e affermando che era necessario un trattamento secondario delle acque, o equivalente, non provato nel caso concreto. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma prima dell'udienza ha poi depositato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Il Tribunale lo ha ritenuto applicabile al rapporto e lo ha interpretato nel senso che il servizio di depurazione richiede un trattamento anche secondario delle acque, o un trattamento equivalente, la cui esecuzione doveva essere provata dal gestore.
Richiamato come testo ambientale nel quale è collocata la disciplina del servizio di depurazione.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione viene oggetto di rinuncia depositata prima dell'udienza, la Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
- In mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, il giudizio si estingue ma restano dovute le spese processuali, che possono essere poste a carico del rinunciante.
- Nelle controversie sulla tariffa di depurazione, la debenza del corrispettivo presuppone la prova dell'effettiva prestazione del servizio nei termini richiesti dalla disciplina applicabile; il semplice trattamento primario non equivale automaticamente alla depurazione se la norma richiede un trattamento secondario o equivalente.
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