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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19994/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato la restituzione di 10.000 euro, oltre interessi, ritenuti somma data a mutuo. L’ingiunto aveva proposto opposizione sostenendo che la somma non fosse un prestito ma una donazione, che l’importo effettivamente ricevuto fosse inferiore e pari a 3.400 euro, e che non vi fosse alcun obbligo di restituzione. In primo grado l’opposizione era stata rigettata. In appello l’ingiunto aveva insistito sui medesimi temi, chiedendo anche di escludere la prova del credito o, comunque, di ridurne l’ammontare; la Corte d’appello aveva qualificato la vicenda come mutuo, ma aveva rideterminato il dovuto in 3.400 euro ritenendo non provata la ricezione di 10.000 euro, valorizzando alcuni messaggi e ritenendo superflue le prove orali richieste. Contro tale decisione la creditrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di due terzi in capo alla parte comunque vittoriosa, in assenza di soccombenza reciproca; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c. e dell’art. 2733 c.c. per avere la Corte territoriale negato il valore confessorio dei messaggi del debitore e omesso di ammettere prove testimoniali e per interpello dirette a dimostrare che la somma mutuata era di 10.000 euro; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la Corte ridotto d’ufficio la somma oggetto di condanna senza domanda di controparte in tal senso.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo incongrua e logicamente incoerente la motivazione con cui la Corte d’appello aveva escluso le prove orali richieste per dimostrare l’entità del prestito, dopo aver negato che i messaggi prodotti provassero il riconoscimento della ricezione di 10.000 euro. Secondo la Suprema Corte, quando il giudice esclude che dalla documentazione emerga la prova del quantum del mutuo, non può poi qualificare come irrilevanti o superflue le prove costituende specificamente dirette a dimostrare proprio quell’importo, se la parte le ha tempestivamente reiterate e esse sono astrattamente decisive. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 5; n. 4

    viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità per le censure di violazione di legge, vizio di motivazione e ultrapetizione

  • art. 91 c.p.c.

    norma evocata per contestare la regolazione delle spese in presenza di parte sostanzialmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    norma evocata per contestare la compensazione/ripartizione delle spese di lite

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione, per avere il giudice attribuito d’ufficio una riduzione dell’importo senza domanda

  • art. 228 c.p.c.

    evocato in relazione all’efficacia delle ammissioni della parte e alla valutazione dei messaggi prodotti

  • art. 2733 c.c.

    richiamato in tema di confessione giudiziale e valore delle dichiarazioni provenienti dalla parte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che il mancato esame di una prova può integrare vizio se il giudice rigetta la domanda per difetto di prova pur avendo respinto l’istruttoria offerta dalla parte

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito esclude che la documentazione in atti dimostri integralmente il quantum del credito, deve valutare con particolare attenzione le prove costituende tempestivamente richieste e astrattamente idonee a provare proprio quell’elemento decisivo; il loro ingiustificato diniego può integrare vizio di motivazione e di violazione delle regole sull’onere della prova.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale o assimilata è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva, cioè idonea a scardinare con certezza la ratio decidendi fondata su altre risultanze istruttorie; se il rigetto della prova si accompagna a una motivazione incoerente o priva di reale giustificazione, la decisione è viziata.
  • La valutazione delle conversazioni tra le parti come elementi probatori non può essere isolata dal loro effettivo contenuto: se non vi è un riconoscimento espresso dell’importo preteso, il giudice non può trattare come superflua la prova orale diretta a dimostrare la misura della somma data a mutuo.
  • Il vizio di ultrapetizione richiede un effettivo scostamento tra domanda e pronuncia; se il giudice ridetermina il credito sulla base di una valutazione istruttoria e non su una domanda nuova, la censura deve essere scrutinata in relazione al contenuto concreto della decisione e delle richieste di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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