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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20927/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso la precedente sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro una decisione della CTR in materia di accertamento tributario fondato sugli studi di settore. Con il primo motivo ha denunciato un errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto non assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 6, c.p.c., poiché invece nel ricorso per cassazione erano stati specificamente indicati gli atti e i documenti rilevanti; in particolare, il PVC della Guardia di finanza riguardava l’anno d’imposta 2003 e non quello oggetto di accertamento (2004), e la stagionalità dell’attività sarebbe stata dimostrata da fatture e produzioni in atti. Con il secondo motivo ha denunciato un ulteriore errore di fatto, assumendo che la Corte avesse ritenuto inesistenti censure che invece erano state già proposte in appello e riprodotte nel ricorso per cassazione, relative all’inapplicabilità degli studi di settore all’attività di noleggio e lavaggio biancheria per alberghi e ristoranti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma censurassero in realtà valutazioni giuridiche e di giudizio già compiute nella precedente pronuncia di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la critica investiva l’apprezzamento della sufficienza delle allegazioni e dell’osservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, cioè un errore di giudizio e non una svista percettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché la pronuncia impugnata si fondava su una ratio autonoma e non censurata, cioè la natura meramente rivalutativa della doglianza, incompatibile con il rimedio revocatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio, non per errori di diritto o di giudizio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto storico, non in una valutazione giuridica o probatoria

  • art. 366, comma 6, c.p.c.

    l’onere di indicazione dei documenti processuali deve essere assolto in modo specifico e autosufficiente nel ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sostanzialmente evocata nel secondo motivo del precedente ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di legittimità poi dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1

    richiamato nel dispositivo solo come base del provvedimento sulle spese/contributo, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriore specificazione

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo per errori di fatto consistenti in una svista percettiva su fatti storici non controversi, non per errori di diritto, di interpretazione o di valutazione delle risultanze processuali.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che in realtà contesti la sufficienza dell’allegazione, la correttezza del ragionamento giuridico o l’apprezzamento della decisività dei documenti compiuto nella precedente decisione.
  • L’errore di fatto revocatorio deve essere decisivo, oggettivo e immediatamente rilevabile dagli atti; è escluso quando la questione sia stata comunque oggetto di valutazione o di contrasto tra le parti.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata, il ricorso per revocazione è inammissibile per difetto di critica idonea a scalfire tutti i fondamenti della pronuncia.
  • Nel giudizio di legittimità, l’onere di specifica indicazione dei documenti e degli atti processuali richiede che il ricorso rechi un’esposizione autosufficiente del loro contenuto rilevante e del loro nesso con la censura proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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