Cassazione Civile, Ordinanza n. 10258/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'accordo intervenuto tra le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Le tre parti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con tre motivi di ricorso, ma prima della decisione le parti hanno depositato un atto congiunto dichiarando di aver raggiunto un accordo e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La Corte ha quindi preso atto del venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso, rilevando che la sopravvenuta carenza di interesse rendeva il ricorso inammissibile. Le spese sono state chieste e decise in compensazione integrale per la natura della decisione.
Norme richiamate
La sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione determina la carenza di interesse ad agire/impugnare e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti dichiarano congiuntamente di aver raggiunto un accordo che elimina la controversia, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La carenza sopravvenuta di interesse processuale può essere rilevata dalla Corte in presenza di una richiesta congiunta delle parti e conduce alla definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di una declaratoria di inammissibilità per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente, tenuto conto della natura della decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la decisione non ricade nei presupposti per la sua applicazione, come nel caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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