Cassazione Civile, Ordinanza n. 25255/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La creditrice procedente, nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi promossa contro l'ente previdenziale debitore, lamentava che il giudice dell'esecuzione avesse dichiarato l'estinzione della procedura dopo la cancellazione ex art. 309 c.p.c. del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. La tesi della ricorrente era che la dichiarazione resa dal terzo pignorato nel corso di quel giudizio dovesse considerarsi idonea a sostituire la sentenza di accertamento e a rendere superfluo ogni ulteriore giudizio sull'obbligo del terzo, con conseguente possibilità di fissare l'udienza per l'assegnazione delle somme. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 547, 548, 549 e 627 c.p.c., censurando l'equiparazione tra estinzione del giudizio di accertamento e mancata instaurazione dello stesso. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una nullità processuale per mancata partecipazione del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata per nullità del giudizio di merito, rilevata d'ufficio, derivante dall'omessa partecipazione del terzo pignorato, qualificato come litisconsorte necessario anche nei procedimenti incidentali relativi al pignoramento presso terzi e al relativo rito. Ha quindi disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso non è stato esaminato nel merito, perché assorbito dalla rilevata nullità processuale.
Norme richiamate
richiamato come norma del rito previgente al 2012 sull'accertamento dell'obbligo del terzo e sulla necessità del relativo giudizio incidentale per poter procedere all'assegnazione delle somme
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme del pignoramento presso terzi
richiamato come norma sulla dichiarazione del terzo pignorato, la cui funzione nel caso concreto era oggetto di contestazione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fase dell'accertamento dell'obbligo del terzo
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'estinzione della procedura esecutiva
la cancellazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo per mancata comparizione delle parti è stata ritenuta dalla Corte territoriale e dal giudice dell'esecuzione equiparabile alla mancata instaurazione del giudizio, ma tale profilo non è stato deciso nel merito dalla Cassazione
richiamato nei provvedimenti di merito come base per dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva e per il reclamo avverso tale estinzione
richiamato dalla Corte come norma che impone obblighi al terzo pignorato che giustificano la sua partecipazione necessaria al giudizio
richiamato dalla Corte come norma che impone obblighi al terzo pignorato e rende sempre rilevante per lui l'esito del giudizio
usato come base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado a seguito della nullità del giudizio per difetto di contraddittorio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
norma processuale invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi e nei relativi incidenti di cognizione, il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario, perché l'esito del giudizio incide comunque sulla sua posizione e sugli obblighi derivanti dal pignoramento.
- L'omessa partecipazione del terzo pignorato determina la nullità del giudizio di merito e della sentenza che lo definisce; il vizio è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- Quando il giudizio di merito è affetto da difetto di contraddittorio per mancata integrazione nei confronti del litisconsorte necessario, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado affinché sia rinnovato il giudizio con contraddittorio integro.
- Nei procedimenti incidentali relativi al pignoramento presso terzi, la disciplina sulla necessaria partecipazione del terzo pignorato opera in modo esteso anche rispetto ai giudizi incidentali del rito previgente, non solo nelle opposizioni esecutive in senso stretto.
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