Cassazione Penale, Sentenza n. 38304/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria della cessazione di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'impugnazione ma aveva poi deciso nel merito; 2) errore nel computo dei termini in relazione alla sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen., sostenendo che la sospensione sarebbe divenuta efficace solo con la notifica all'imputato assente e che quindi il termine per impugnare sarebbe decorso solo dalla notifica del provvedimento di rigetto; 3) motivazione apparente circa la dichiarazione di particolare complessità del dibattimento, sostenendo che tale valutazione debba riguardare solo l'attività processuale e non l'organizzazione degli uffici
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: l'imputato aveva rinunciato a comparire ed era rappresentato dal difensore, pertanto non era dovuta alcuna notifica e i termini per impugnare decorrevano dalla lettura dell'ordinanza in udienza. La giurisprudenza richiede solo il contraddittorio con la difesa per disporre la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304, non la presenza personale dell'imputato. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.
Invocato per censurare la motivazione come contraddittoria; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha motivato che il Tribunale ha scelto comunque di esaminare la questione nel merito senza che ciò costituisca vizio tale da rendere ammissibile il ricorso
art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen.
Richiamato per vizi di diritto e di motivazione con riguardo al calcolo dei termini e alla disciplina delle notifiche; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate
art. 304, comma 2 (e n.3), cod. proc. pen.
Norma sulla sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento; interpretata dalla Corte nel senso che la sospensione richiede il contraddittorio con la difesa ma non la presenza personale dell'imputato, sicché la lettura in udienza (in presenza del difensore) fa decorrere i termini
art. 148, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione e alla decorrenza dei termini; la Corte ha ritenuto che, in presenza di difensore costituito e della rinuncia alla presenza, la notifica all'imputato non fosse necessaria per la decorrenza dei termini
art. 303 lett. B), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul procedimento cautelare e sulla sospensione; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi connessi
Norma che dispone la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata dalla Corte per comminare euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; indicazione formale sulle attività amministrative da espletare
art. 23, comma 8, D.L. n.137/20
Norma procedurale citata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata correttamente seguita
Massime di principio
- Se l'imputato rinuncia a comparire in udienza ed è rappresentato dal difensore, la decisione pronunciata in udienza si considera efficace nei suoi confronti senza necessità di notifica personale, e i termini per impugnare decorrono dalla lettura del provvedimento
- La sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. richiede il contraddittorio con la difesa ma non la presenza personale dell'imputato; va valutata con riferimento alle esigenze processuali di complessità del dibattimento
- La Corte può, per cura dell'amministrazione della giustizia, affrontare anche il merito di questioni che il giudice di merito ha ritenuto tardive anziché limitarsi a dichiararne l'inammissibilità; ciò non costituisce automaticamente vizio di motivazione
- Le censure generiche sulla presunta apparenza della motivazione relative a 'complessità' devono essere specifiche: occorre mostrare in che modo la complessità riferita incida sulle garanzie difensive e non limitarsi a formule stereotipate
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati con colpa possono essere sanzionati con condanne alle spese e con il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è prudente valutare la ragionevolezza dell'impugnazione prima di proporla
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