Cassazione Penale, Ordinanza n. 41045/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di truffa e di uso di atto falso/uso di documento con generalità non sue, nonché il trattamento sanzionatorio. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e lamentando il mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha lamentato l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma tale doglianza non risultava essere stata proposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello con motivazione логica e adeguata, e comunque volti a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato manifestamente infondata la censura sulle circostanze attenuanti generiche, osservando che la pena rientra nella discrezionalità del giudice e che la motivazione sulla concessione già operata e sull'assenza di ulteriori elementi positivi era sufficiente. Ha infine dichiarato non consentito il motivo sull'art. 131-bis c.p. per difetto di previa devoluzione in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto di conferma della responsabilità; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto, limitandosi a ritenere inammissibili le censure che tendevano a rivalutare le prove.
Indicato insieme al reato di truffa tra le imputazioni oggetto di ricorso; le doglianze sulla responsabilità sono dichiarate non consentite perché reiterative e dirette a una nuova valutazione del merito.
La Corte ribadisce che la concessione o la misura delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice e che è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norma richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio; la censura sulla pena è ritenuta inammissibile perché mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della sanzione.
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è dichiarata non consentita in cassazione perché non previamente dedotta in appello, con interruzione della catena devolutiva.
È richiamato quale base della regola di inammissibilità per le questioni non dedotte nei motivi di appello, applicata al motivo sull'art. 131-bis c.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e disattesi con motivazione logica e non illogica; tali doglianze sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che sollecitano una diversa lettura delle prove o una rivalutazione della credibilità delle risultanze processuali.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, meramente apparente o manifestamente illogica.
- Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessaria una disamina analitica di ogni possibile dato favorevole.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei motivi di appello, operando il principio di devoluzione e la conseguente inammissibilità della questione non devoluta.
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