Ordinanza n. 1229/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Questura di Nuoro di accesso agli atti istruttori posti a base dell’avviso orale con prescrizioni; contestualmente impugnato l’avviso orale notificato il 1° luglio 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale con prescrizioni emesso dal Questore di Nuoro il 16 maggio 2026 e notificato il 1° luglio 2026, che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare armi a modesta capacità offensiva e riproduzioni di armi, richiamando precedenti di polizia e penali, un arresto dell’8 maggio 2026 e indizi di dedizione a reati pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti, le note, i verbali, le relazioni e gli elementi informativi confluiti nel fascicolo e posti a fondamento della misura. La Questura aveva respinto l’istanza del 2 luglio 2026 con nota del 7 luglio 2026, ritenendo che si trattasse esclusivamente di attività istruttoria di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza esclusa dall’accesso. Il ricorrente ha dedotto l’insufficienza della motivazione del diniego, perché fondata su un generico richiamo alla segretezza anziché su concrete esigenze di tutela dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accesso. Ha ritenuto legittimo il diniego, fondato sull’art. 24, comma 1, della l. 241/1990 e sull’art. 3 del D.M. Interno 16 marzo 2022, che tutelano l’ordine pubblico, la sicurezza e la riservatezza dell’attività investigativa e non consentono all’interessato di ottenere direttamente dall’amministrazione un accesso generalizzato all’intero fascicolo istruttorio. L’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente, cui spetta valutare la richiesta alla luce delle esigenze pubblicistiche. È stata respinta anche la censura di genericità della motivazione: la richiesta riguardava indistintamente tutto il materiale investigativo e non dimostrava puntualmente l’interesse difensivo, mentre l’avviso orale indicava precedenti e circostanze, compreso l’arresto dell’8 maggio 2026, già noti all’interessato. Le spese sono state rinviate alla fase di merito. La pronuncia decide la sola domanda di accesso; l’impugnazione dell’avviso orale non risulta definita in questa ordinanza.
Norme richiamate
Con ricorso notificato in data 22 luglio 2026, nel chiedere l’annullamento del sopra descritto avviso orale, il sig. -OMISSIS- ha chiesto, altresì, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., che sia accertato il proprio diritto ad ottenere visione e copia degli atti richiesti, sostenendo che l’Amministrazione non abbia adeguatamente motivato la decisione di negargli l’accesso, fondandola soltanto su un generico riferimento a ragioni di segretezza, invece che ricollegarlo, come avrebbe dovuto, ad effettive esigenze di tutela dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità.
La domanda di accesso è stata trattata con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.; il TAR l’ha respinta nel merito.
L’Amministrazione resistente ha correttamente fondato la propria decisione sull’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e sull’art. 3 del decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2022, che in questa materia subordinano il diritto di accesso a preminenti ragioni di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della riservatezza dell’attività investigativa, impedendo che l’interessato possa ottenere direttamente dall’Amministrazione un accesso generalizzato all’intero fascicolo istruttorio, ferma restando la possibilità di proporre l’istanza all’autorità giudiziaria procedente, che deciderà alla luce delle sopra descritte esigenze pubblicistiche (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 22 aprile 2026, n. 7230).
Nel contesto delle attività istruttorie di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della riservatezza investigativa esclude l’accesso diretto e generalizzato dell’interessato all’intero fascicolo; la richiesta può essere sottoposta all’autorità giudiziaria procedente.
art. 3 D.M. Interno 16 marzo 2022
L’Amministrazione resistente ha correttamente fondato la propria decisione sull’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e sull’art. 3 del decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2022, che in questa materia subordinano il diritto di accesso a preminenti ragioni di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della riservatezza dell’attività investigativa, impedendo che l’interessato possa ottenere direttamente dall’Amministrazione un accesso generalizzato all’intero fascicolo istruttorio, ferma restando la possibilità di proporre l’istanza all’autorità giudiziaria procedente, che deciderà alla luce delle sopra descritte esigenze pubblicistiche (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 22 aprile 2026, n. 7230).
La disposizione ministeriale, insieme all’art. 24, comma 1, l. 241/1990, giustifica l’esclusione dell’accesso generalizzato al fascicolo investigativo, in ragione delle esigenze pubblicistiche indicate.
Massime di principio
- Quando l’istanza di accesso riguarda attività istruttorie di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, l’interessato non può ottenere direttamente dall’amministrazione l’accesso generalizzato all’intero fascicolo se prevalgono esigenze di ordine pubblico, sicurezza e riservatezza investigativa; può rivolgere la richiesta all’autorità giudiziaria procedente, che ne valuta l’ammissibilità alla luce di tali esigenze.
- La richiesta indistinta di tutto il materiale investigativo, senza indicare puntualmente gli atti necessari alla tutela difensiva, non dimostra in modo adeguato l’interesse all’accesso; la valutazione tiene conto anche del fatto che il provvedimento impugnato esponga già le circostanze e i precedenti posti a fondamento della misura, se conosciuti dall’interessato.
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