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Ordinanza

Ordinanza n. 1965/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria pubblicata il 28 giugno 2021, concernente l’acquisizione della proprietà e il riconoscimento delle relative somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I proprietari hanno promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria del 28 giugno 2021. Dopo che una successiva sentenza del TAR del 6 ottobre 2025 aveva ordinato all’Amministrazione di concludere entro 60 giorni le trattative per un accordo transattivo e, in caso di mancato accordo, di adottare entro ulteriori 60 giorni un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con le conseguenze economiche di legge, i ricorrenti hanno chiesto il 26 febbraio 2026 l’insediamento del commissario ad acta per l’inerzia ministeriale. Il Ministero ha poi adottato il 31 marzo 2026 il decreto di acquisizione sanante. Il commissario, incaricato di completare la procedura e prorogato sino al 15 settembre 2026, ha chiesto chiarimenti se il mandato comprendesse anche l’esecuzione del decreto già adottato, in particolare per i profili di pagamento e patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il mandato del commissario ad acta comprende anche la gestione integrale della fase esecutiva del decreto ex art. 42-bis già adottato dall’Amministrazione, inclusi gli aspetti economici e patrimoniali. Ha inoltre precisato che la nomina del commissario, quale ausiliario del giudice e non organo straordinario dell’Amministrazione, non priva quest’ultima del potere di provvedere: i poteri restano concorrenti finché uno dei due soggetti non provveda, e cessano quando il commissario emana il relativo provvedimento. È stato concesso al commissario un ulteriore termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza per completare le attività esecutive residue; il termine non è prorogabile.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    la sentenza espressamente condanna l’amministrazione “all’adozione del provvedimento ex art. 42 bis T.U. espropriazioni entro l’ulteriore termine di 60 giorni, con le conseguenze economiche ai sensi di legge”

    Il giudicato non si esaurisce nell’adozione del provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis, ma comprende anche le conseguenze economiche e la relativa fase esecutiva.

Massime di principio

  • Quando il giudicato impone l’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con le conseguenze economiche di legge, il mandato del commissario ad acta può comprendere anche la gestione della fase esecutiva del provvedimento già adottato, inclusi gli aspetti economici e patrimoniali.
  • La nomina del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, non esautora l’Amministrazione dal potere di provvedere: i poteri dell’Amministrazione e del commissario restano concorrenti e la concorrente titolarità cessa quando il commissario emana il provvedimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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