Ordinanza n. 1140/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 31.5.2024, n. 643, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della condanna alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore, contenuta nella sentenza di ottemperanza del TAR Liguria n. 743 dell’8 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il difensore, quale titolare del credito antistatario in forza della distrazione delle spese disposta dalla sentenza del TAR Liguria n. 743 dell’8 giugno 2026, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per ottenere l’esecuzione della condanna del Ministero al pagamento di € 500,00 oltre accessori. Dopo che il Ministero ha pagato il 12 agosto 2026, l’istante ha insistito per la rifusione delle spese dell’incidente di esecuzione secondo il principio di soccombenza virtuale, sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 9 giugno 2026, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di nomina del commissario ad acta sotto due profili. In primo luogo, la condanna alle spese contenuta nella precedente sentenza di ottemperanza ha instaurato un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte virtualmente soccombente, estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza del giudicato civile promosso dal docente. In secondo luogo, il pagamento del 12 agosto 2026 è stato tempestivo: non si applica il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo invocato dall’istante, ma il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le pubbliche amministrazioni dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Spese dell’incidente compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo spettante alle pubbliche amministrazioni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro
Le pubbliche amministrazioni dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme; il pagamento avvenuto entro tale termine è tempestivo.
art. 2 l. n. 241/1990
non trova applicazione il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo, bensì il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo spettante alle pubbliche amministrazioni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo non regola l’esecuzione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei titoli giurisdizionali di pagamento, cui si applica il termine speciale di 120 giorni.
Massime di principio
- La domanda di esecuzione della condanna alle spese distratte in favore del difensore instaura un rapporto autonomo tra il procuratore distrattario e la parte soccombente; tale rapporto resta estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza relativo al diverso giudicato promosso dalla parte assistita.
- Per l’esecuzione da parte delle pubbliche amministrazioni dei provvedimenti giurisdizionali che comportano il pagamento di somme di denaro, il termine applicabile è quello speciale di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e non il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo.
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