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Ordinanza

Ordinanza n. 16205/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202609664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 2198-ter, comma 12, del codice dell’ordinamento militare, e precedente collocamento in congedo illimitato nella parte in cui non era stato rimosso dopo l’assoluzione irrevocabile

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente, residente in provincia di Salerno e già collocato in congedo illimitato, ha impugnato il diniego del Ministero della Difesa del 26 maggio 2026 alla domanda di riammissione in servizio presentata ai sensi dell’art. 2198-ter, comma 12, del codice dell’ordinamento militare. Ha impugnato anche il provvedimento del 14 luglio 2016 di collocamento in congedo, nella parte in cui non era stato rimosso d’ufficio in seguito alla sopravvenuta assoluzione irrevocabile, e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto alla riammissione, la ricostruzione della carriera giuridica ed economica e il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti in camera di consiglio, un possibile difetto di competenza territoriale.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare nel merito le censure relative alla riammissione e al collocamento in congedo. Ha ritenuto che, poiché il rapporto di servizio era cessato al momento della proposizione del ricorso, non si applicasse il foro del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., bensì il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a. Il diniego di riammissione esauriva i propri effetti diretti nel luogo di residenza del ricorrente, in provincia di Salerno, ricompreso nella circoscrizione del TAR Campania. La causa è stata quindi devoluta a tale Tribunale; sulle spese è stato disposto nulla, rimettendo al giudice competente ogni pronuncia successiva alla riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    il criterio dell’estensione territoriale della res controversa deve, pertanto, trovare applicazione nel presente giudizio, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di riammissione in servizio, atteso che l’atto impugnato esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza della medesima parte ricorrente (cessato dal servizio militare all’atto della proposizione del ricorso), riconducibile all’ambito territoriale della regione Campania

    Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento dell’instaurazione del giudizio, la competenza territoriale si determina secondo il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a.; se l’atto produce effetti diretti esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico, prevale il criterio dell’efficacia spaziale.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    al fine di determinare la competenza sulle controversie riguardanti i pubblici dipendenti trova applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all’articolo 13, comma 2, cod. proc. amm. (c.d. foro del pubblico impiego), mentre laddove tale rapporto sia cessato all’atto del radicamento del giudizio, opera l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm.

    Il foro speciale del pubblico impiego opera soltanto se il rapporto è ancora in essere al momento della proposizione del giudizio; se è cessato, si applicano i criteri territoriali ordinari.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pubblico impiego, il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. si applica se il rapporto è in corso al momento in cui il giudizio viene instaurato; se il rapporto è già cessato, la competenza si individua secondo i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
  • In base al criterio dell’efficacia spaziale, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione l’atto impugnato produce direttamente i propri effetti in via esclusiva, anche quando l’autorità emanante abbia sede altrove.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

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