Ordinanza n. 16203/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso, fondato sugli esiti di meniscectomie, e verbale dell’accertamento del 6 luglio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non idoneità al concorso per titoli ed esami per 140 Allievi Marescialli dell’Esercito (29° corso biennale 2026/2028), adottata per esiti di meniscectomia selettiva o totale con modesto impegno anatomo-funzionale, riferiti a interventi eseguiti nel 2022 e nel 2024 e ricondotti al codice 211 LI 3 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014. Ha inoltre contestato il verbale dell’accertamento psico-fisico del 6 luglio 2026, deducendo che sarebbero state omesse la visita ortopedica, la valutazione medica e l’esame obiettivo dell’apparato locomotore inferiore. Ha chiesto l’annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto alla riammissione al concorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito. Ha rilevato che, ai fini della procedibilità del ricorso contro l’esclusione, occorre verificare l’eventuale sopravvenuta pubblicazione della graduatoria di merito. Poiché le parti costituite non avevano fornito informazioni puntuali sul punto, ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero della Difesa termine fino al 31 ottobre 2026 per comunicare se la graduatoria sia stata pubblicata, e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio all’11 novembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata, insieme alle norme europee e nazionali sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità e le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Il richiamo concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative o sanitarie diffuse con il provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La norma è richiamata a fondamento dell’oscuramento, in caso di diffusione, dei dati personali e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 16205/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 16204/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1965/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1231/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1140/2026 - Genova, Sezione 2
- Ordinanza · 15 ott 2026Ordinanza n. 1147/2026 - Genova, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →