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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33598/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ne aveva confermato la responsabilità penale. I motivi di ricorso, secondo quanto riportato nell'ordinanza, contestavano la dichiarazione di responsabilità chiedendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte rileva che, in sostanza, le censure miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva valorizzato, da un lato, l'incontro avvenuto all'interno dell'edificio tra gli agenti operanti e l'imputato come indice non occasionale ma sintomatico della sua partecipazione all'occupazione dell'appartamento, all'interno del quale si trovava la moglie; dall'altro, il rinvenimento nell'edificio di strumenti utilizzati per scardinare la porta di ingresso dell'abitazione occupata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze sollecitassero una valutazione alternativa dei fatti e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, non potendosi né sovrapporre una propria lettura delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né verificare la tenuta logica della motivazione mediante confronto con modelli argomentativi diversi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle prove è rimessa al giudice di merito e non può essere rivista in cassazione tramite una diversa lettura del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, della credibilità delle fonti di prova o della ricostruzione storica operata dai giudici di merito.
  • Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né sindacare la motivazione attraverso un mero raffronto con possibili modelli argomentativi alternativi.
  • La deduzione di vizi motivazionali non è ammissibile se mira solo a prospettare una lettura alternativa degli elementi indiziari già valorizzati in sentenza, specie quando la motivazione dia conto in modo non manifestamente illogico degli indici di partecipazione al fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove disposto, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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