Cassazione Penale, Sentenza n. 13095/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale del riesame di Potenza aveva dichiarato inefficace il decreto di sequestro preventivo nei confronti di Mariani Giuseppe per avere ritenuto applicabile, tramite il rinvio dall'art. 324 comma 7 all'art. 309 comma 10, il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309 comma 5 per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. I fatti di causa indicano che il riesame fu proposto e la cancelleria diede avviso il 28.6.2024, con trasmissione degli atti avvenuta il 4.7.2024; il Tribunale ha quindi escluso l'efficacia della misura per tardiva trasmissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite. La Cassazione ha affermato che il rinvio dell'art. 324 comma 7 all'art. 309 comma 10 va inteso rispetto alla formulazione originaria dell'art. 309 e, pertanto, nel procedimento di riesame avverso i sequestri non opera il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 309 comma 5. Si applica invece il termine indicato dall'art. 324 comma 3, di natura meramente ordinatoria. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 5
termine perentorio di cinque giorni
Il termine perentorio di cinque giorni previsto dal comma 5 non è applicabile al procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, secondo la lettura data dalla Corte
art. 309 cod. proc. pen., comma 10
Il rinvio dall'art. 324 comma 7 all'art. 309 comma 10 deve intendersi riferito alla formulazione originaria dell'art. 309; ciò non comporta automaticamente l'applicazione del comma 5 nel procedimento di riesame dei sequestri
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Il rinvio operato da questo comma all'art. 309 va interpretato secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, senza estendere al procedimento di riesame il termine perentorio di cui all'art. 309 comma 5
art. 324 cod. proc. pen., comma 3
Il termine qui indicato ha natura meramente ordinatoria e, nel procedimento di riesame dei sequestri, è il termine rilevante per la trasmissione degli atti; la sua violazione non comporta automaticamente perdita di efficacia della misura
Sez. U, n. 26268 del 2013, "Cavalli"
La decisione delle Sezioni Unite stabilisce il principio richiamato sulla non applicabilità del termine perentorio di cinque giorni nel riesame dei sequestri
Sez. U, n. 18954 del 2016, "Capasso"
Conferma e ribadisce il principio delle Sezioni Unite circa l'ambito del rinvio tra art. 324 e art. 309
Massime di principio
- Nel riesame contro provvedimenti di sequestro il rinvio dall'art. 324 comma 7 all'art. 309 comma 10 non comporta automaticamente l'applicazione del termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 309 comma 5.
- Per il riesame dei sequestri va considerato il termine previsto dall'art. 324 comma 3, che ha natura ordinatoria: la sua violazione non determina di regola la perdita automatica di efficacia della misura cautelare.
- La trasmissione tardiva degli atti al Tribunale del riesame non comporta automaticamente l'inefficacia del sequestro; occorre applicare i criteri e i termini specificamente previsti per il procedimento di riesame, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Nel formulare decisioni sul punto il giudice del riesame deve attenersi ai precedenti delle Sezioni Unite (Cavalli, Capasso) e non estendere meccanicamente termini perentori previsti per ipotesi diverse.
- In situazioni analoghe, la parte che contesta l'efficacia della misura per tardiva trasmissione dovrà dimostrare che l'omissione ha rispettato i presupposti per produrre effetti invalidanti secondo la disciplina specifica dell'art. 324 e la sua interpretazione giurisprudenziale.
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