Cassazione Penale, Ordinanza n. 02888/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi reiterativi, generici e non confrontati con la motivazione della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per estorsione. Il ricorrente deduceva, in sintesi, la mancata rinnovazione delle dichiarazioni rese da due testimoni indicati nel testo, la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, il vizio del giudizio di responsabilità e l'erronea valutazione delle prove. La Corte rileva che le doglianze erano inammissibili perché ripetitive di censure già esaminate, dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già dato conto della rinnovazione della prova dichiarativa rispetto ai soggetti indicati.
Norme richiamate
indicato come titolo di reato della sentenza impugnata, cioè estorsione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, quando i motivi si risolvano in una mera rivalutazione del merito.
- Il motivo è generico quando non si misura specificamente con il contenuto della motivazione impugnata, specie se questa abbia già affrontato il tema oggetto di doglianza, come la rinnovazione della prova dichiarativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.
Come è indicizzato
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