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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31496/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, lamentando esclusivamente il trattamento sanzionatorio: contesta la quantificazione della pena, in particolare il fatto che la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche non sia stata applicata nella massima estensione. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva già valutato i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. per giustificare la limitazione della riduzione di pena concessa a titolo di attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro per la determinazione della pena e per giustificare la misura della riduzione concessa a titolo di attenuanti generiche

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo nella quantificazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    implicitamente richiamato dalla censura del ricorrente, poiché il motivo riguardava la diminuzione connessa alle circostanze attenuanti generiche

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia esplicitato, anche sinteticamente, di avere valutato i criteri legali di commisurazione della pena e gli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.
  • La scelta del giudice di limitare l'entità della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione non meramente apparente e ancorata ai parametri normativi di commisurazione della pena.
  • Il ricorso che mira solo a ottenere una diversa graduazione della diminuzione di pena, senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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