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Ordinanza

Ordinanza n. 2249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma, previa concessione di ogni più idonea misura cautelare monocratica e inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a., dell’ordinanza del TAR Campania- Sezione distaccata di Salerno (Sezione Prima) n. 260/2026.

Giustizia amministrativa202604507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti e fatti salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, le censure dell'appellante non apparissero assistite da sufficiente fumus boni iuris. Non è stata quindi concessa alcuna misura cautelare, né monocratica né collegiale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare, chiedendo la riforma dell'ordinanza del TAR e la concessione di una misura cautelare, anche monocratica e inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Il testo non espone il contenuto specifico delle censure articolate né l'atto amministrativo sostanziale oggetto del ricorso di primo grado; riferisce soltanto che l'appello mirava a ottenere la riforma dell'ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Disciplina la possibilità di chiedere misure cautelari monocratiche e inaudita altera parte; nel caso concreto la richiesta è stata respinta unitamente all'appello cautelare.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; l'appello è stato respinto per insufficienza del fumus di fondatezza delle censure.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione della tutela interinale presuppone che le censure dedotte presentino un sufficiente fumus boni iuris; in mancanza, l'appello cautelare deve essere respinto, salva ogni ulteriore valutazione nella fase di merito.
  • Il rigetto dell'appello cautelare per insufficienza del fumus costituisce una valutazione allo stato degli atti e non pregiudica gli approfondimenti propri del giudizio di merito.
  • La richiesta di misura cautelare monocratica e inaudita altera parte non comporta di per sé la concessione della tutela, dovendo comunque ricorrere i presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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