Sentenza del 27/06/2019 n. 17252 - Corte di Cassazione
TRIBUTI DOGANALI - IVA - Accertamento - Beni importati - Regolamenti (CE) nn. 804/68 e 1767/82 - Certificato IMA1 - Atteggiamento psicologico dell'importatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto alla società di mutuo soccorso M. il diritto alle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, applicando l'imposta di registro in misura fissa e il trattamento agevolato per le imposte ipotecaria e catastale sull'acquisto di terreni e fabbricati. L'Amministrazione sosteneva che la società non fosse equiparabile a una ONLUS o a una cooperativa sociale, che le agevolazioni previste dalla legge n. 3818 del 1886 fossero state abrogate e che mancassero i requisiti formali e sostanziali per beneficiare del regime agevolato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che le agevolazioni fiscali storicamente previste per le società di mutuo soccorso fossero ancora vigenti e applicabili alle imposte di registro e ipocatastali. La Corte ha inoltre rilevato che la società perseguiva finalità mutualistiche e di pubblica utilità, che nell'atto notarile risultava la dichiarazione di destinazione diretta dei beni all'attività istituzionale e che non erano state dimostrate contestazioni circa l'effettivo utilizzo dei beni. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti ed è stata respinta la richiesta di condanna per lite temeraria.
Norme richiamate
Legge n. 3818 del 1886, art. 9
Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono: (...) della parificazione alle opere pie per il gratuito patrocinio, per l'esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi.
La norma è stata ritenuta ancora vigente e idonea a conservare le agevolazioni fiscali a favore delle società di mutuo soccorso, nonostante la successiva evoluzione della disciplina tributaria.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42
La disposizione abrogativa delle agevolazioni fiscali non è stata interpretata come applicabile alle agevolazioni relative alle imposte di registro e ipocatastali in esame, anche in ragione del principio di tassatività delle norme abrogative e agevolative.
D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, Allegato 1
L'inclusione della legge n. 3818 del 1886 tra le disposizioni legislative indispensabili alla permanenza in vigore è stata valorizzata come conferma della perdurante efficacia della disciplina delle società di mutuo soccorso.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, Parte prima
La norma è stata posta in relazione all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento effettuati in favore di enti aventi le caratteristiche richieste dalla disciplina agevolativa.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2
La disposizione, attraverso il richiamo alla normativa sulle successioni e donazioni, è stata applicata per escludere o ridurre l'imposizione catastale quando il trasferimento riguarda un ente riconosciuto con finalità di pubblica utilità e beneficia del regime agevolato.
D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 10 e 11
La Corte ha considerato la disciplina delle ONLUS, inclusa la distinzione tra ONLUS ordinaria e ONLUS di diritto, ma ha ritenuto non decisivo stabilire l'inquadramento della società in tale categoria, essendo sufficiente la persistente disciplina agevolativa propria delle società di mutuo soccorso.
La condanna per responsabilità aggravata richiede non solo l'infondatezza del ricorso, ma anche la consapevolezza della sua infondatezza o una negligenza gravemente anormale; la complessità e novità della questione hanno escluso tali presupposti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo il testo vigente e la successione temporale delle norme: una disposizione generale di abrogazione non elimina automaticamente ogni agevolazione preesistente, soprattutto quando riguardi tributi diversi da quelli espressamente considerati.
- Per riconoscere un regime agevolato a un ente non è sempre decisivo il suo formale inquadramento come ONLUS: possono essere sufficienti una disciplina speciale ancora vigente, la natura giuridica dell'ente, le finalità istituzionali e il rispetto dei requisiti sostanziali e formali dell'atto.
- Quando l'agevolazione dipende dalla destinazione diretta del bene all'attività istituzionale, è essenziale che tale volontà risulti dall'atto di acquisto e che l'utilizzo effettivo sia dimostrabile entro il termine previsto dalla legge.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la motivazione o la valutazione giuridica del giudice di merito: occorre indicare una violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e adeguatamente individuato.
- Una sentenza fondata su più ragioni autonome può essere validamente impugnata solo contestando ciascuna di esse; se una ratio decidendi non viene censurata, il ricorso può risultare inammissibile per carenza di interesse.
- La complessità interpretativa della normativa e l'assenza di precedenti specifici possono giustificare la compensazione delle spese e impediscono, di regola, di qualificare come temerario il ricorso dell'Amministrazione.
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