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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12715/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze contestando: 1) la qualificazione di "amministratore di fatto" attribuitagli dai giudici di merito, sostenendo che il suo ruolo fosse quello di un account manager subordinato privo di poteri decisionali (contestando inoltre la valutazione della credibilità di vari testi a suo favore); 2) l'insufficiente motivazione rispetto alla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo che la sentenza d'appello non avesse risposto alle specifiche censure relative a quel capo. In sostanza il ricorso chiedeva la riforma del capo A e, più in generale, la revisione della ricostruzione probatoria che aveva portato ad attribuirgli poteri gestori.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica e congrua, valorizzando gli "indicatori di capacità gestionale" acquisiti in fatto (direttive ai dipendenti, assegnazione di mansioni, ricezione delle chiavi della sede e della SIM aziendale, presa di decisioni anche in contrasto con l'amministratore di diritto) come elementi significativi e continuativi idonei a configurare la qualità di amministratore di fatto. Ha inoltre precisato che il sindacato di Cassazione è limitato alla verifica della razionalità della motivazione e non consente una rivalutazione libera delle prove; di conseguenza la censura circa la presunta carenza di motivazione sul capo relativo alla bancarotta documentale è stata ritenuta infondata perché fondata sulla stessa questione centrale (assenza di ruolo gestorio). Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Si segnala che la Corte d'appello aveva già dichiarato la prescrizione per il capo c) e rideterminato la pena per i capi a) e b) in anni 2 e mesi 8, con riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti e revoca della confisca).

Norme richiamate

  • art. 216 l.fall. (legge fallimentare)

    ultimo comma dell'art. 216 l.fall.

    richiamato rispetto alla determinazione e alla durata delle pene accessorie connesse alla condanna per bancarotta; la Corte d'appello aveva rideterminato le pene accessorie nella stessa misura della pena principale

  • art. 2639 cod. civ.

    utilizzato come riferimento per la nozione di "amministratore di fatto": la giurisprudenza e la motivazione richiamano il principio secondo cui l'amministratore di fatto si determina dall'esercizio continuativo e significativo di poteri tipici della funzione gestionale, non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri ma solo di alcuni indicatori gestori rilevanti

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sui fatti: è sufficiente l'esercizio continuativo e significativo di alcuni poteri tipici della gestione aziendale (direttive ai dipendenti, rapporti con clienti/fornitori, gestione di risorse e accesso a beni aziendali) anche se non sono stati esercitati tutti i poteri formali dell'organo amministrativo.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato a verificare la razionalità e la congruenza della motivazione dei giudici di merito; non è consentita una libera rivalutazione della prova o delle alternative ricostruttive proposte dalla difesa salvo che emergano vizi di manifesta illogicità.
  • Contestare la credibilità di testi in Cassazione richiede dimostrare che la motivazione non ha considerato o ha travisato elementi decisivi, o che vi siano contraddizioni manifeste non ricomposte: semplici rilievi sulla diversa valutazione probatoria non sono sufficienti.
  • Se più capi di imputazione sono collegati da una stessa questione centrale (es. l'attribuzione del ruolo gestionale), è legittimo per il giudice di merito fornire una risposta unitaria; in Cassazione una trattazione unitaria è valida se argomentata in modo logico.
  • La dichiarazione di prescrizione di taluni reati in sede di merito non preclude che altri capi connessi possano essere valutati e sanzionati se correttamente motivata la responsabilità; la Cassazione verifica la coerenza di tali valutazioni.

Testo integrale

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