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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26613/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: vizio di motivazione, sostenendo la mancanza o la manifesta illogicità dell'apparato argomentativo della decisione. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché tale censura non rientra tra i motivi tassativamente proponibili contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena è proponibile ricorso per cassazione soltanto per i motivi espressamente elencati dalla norma, tra i quali non rientra la doglianza relativa a vizi motivazionali sulla responsabilità penale. Conseguentemente, il ricorso è stato deciso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata nel caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte la interpreta come norma che limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi indicati dalla disposizione, escludendo i vizi motivazionali sulla responsabilità penale.

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    Viene ritenuta applicabile la procedura semplificata e non partecipata per la declaratoria di inammissibilità quando mancano le condizioni di proponibilità del ricorso previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    Richiamati per il raffronto sistematico con la trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • La doglianza di vizio di motivazione sulla penale responsabilità non è proponibile contro il patteggiamento, poiché l'accesso al rito speciale comporta rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa.
  • Quando il ricorso è inammissibile per mancanza delle condizioni legittimanti previste per il rito speciale, la Corte può dichiararlo senza formalità, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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