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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41280/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per asserito travisamento delle dichiarazioni rese da un coimputato/imputato di reato connesso. Secondo i ricorrenti, il giudizio di responsabilità fondato su quelle dichiarazioni sarebbe stato viziato. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva correttamente riassunto il contenuto dichiarativo e non lo aveva travisato; aveva invece valorizzato dati fattuali rilevati dalla polizia giudiziaria, in particolare la presenza di un furgone nel terreno in uso ai due imputati con all'interno i beni oggetto di ricettazione, in parte dentro il capannone e in parte all'esterno, ritenendo tali elementi sintomatici del fatto che la merce di provenienza furtiva fosse in procinto di essere scaricata e che l'accordo di acquisto fosse già stato concluso.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

    La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte di appello non aveva travisato le dichiarazioni del coimputato, ma le aveva correttamente riassunte e, soprattutto, aveva fondato il giudizio di responsabilità su ulteriori circostanze fattuali.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova dichiarativa non è configurabile quando la sentenza impugnata riporta correttamente il contenuto delle dichiarazioni e la valutazione di responsabilità si fonda, in modo autonomo, su ulteriori elementi fattuali.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può risolversi in una mera rilettura del compendio probatorio se il giudice di merito ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, degli indizi valorizzati.
  • Ai fini della ricettazione, la presenza della merce di provenienza furtiva in un contesto logistico compatibile con un imminente scarico e con la disponibilità del luogo da parte degli imputati può essere valorizzata come elemento sintomatico della conclusione di un accordo di acquisto già perfezionato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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