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Sentenza

Sentenza del 01/09/2017 n. 3480 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Termini - Raddoppio - Decadenza - Mancanza di riscontri di rilevanza penale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il raddoppio dei termini di decadenza è stato escluso perché l’Amministrazione non ha dimostrato l’esistenza di una concreta fattispecie penalmente rilevante, né l’effettivo inoltro della denuncia penale. Di conseguenza, l’accertamento emesso oltre il termine ordinario è stato ritenuto illegittimo e il contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’atto, nei limiti risultanti dalla sentenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso oltre il termine ordinario, sostenendo che non sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini di decadenza. In particolare, mancava la prova dell’effettivo inoltro di una denuncia penale o di elementi concreti idonei a dimostrare la configurabilità di un illecito penale con obbligo di denuncia. La mera qualità di socio di una società a ristretta base societaria non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una condotta penalmente rilevante né a imputare al socio eventuali responsabilità degli amministratori.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

    Il raddoppio dei termini non può fondarsi su una denuncia penale meramente ipotetica o su contestazioni generiche: occorrono elementi concreti che rendano configurabile un reato perseguibile d’ufficio e la prova dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

  • Norme sui termini di decadenza per l’accertamento tributario

    Il raddoppio dei termini costituisce un’eccezione al termine ordinario e richiede la verifica effettiva dei presupposti penali previsti dalla legge. Non è sufficiente richiamare la ristretta base societaria o ipotizzare responsabilità del socio senza specifici elementi individualizzanti.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente: l’Amministrazione deve dimostrare una concreta rilevanza penale dei fatti e, secondo il caso, l’effettivo inoltro della denuncia.
  • La mera appartenenza a una società a ristretta base societaria può eventualmente rilevare sul piano presuntivo tributario, ma non prova da sola la commissione di un reato.
  • Le eventuali responsabilità penali degli amministratori non possono essere automaticamente attribuite ai soci in assenza di una condotta personale specificamente dimostrata.
  • Quando l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestare il raddoppio verificando sia la concreta configurabilità del reato sia la documentazione relativa alla denuncia penale.
  • L’Amministrazione deve motivare in modo specifico il collegamento tra i fatti contestati, il reato ipotizzato e il contribuente interessato; affermazioni generiche o meramente presuntive non sono sufficienti.

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