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Sentenza

Sentenza del 01/09/2017 n. 798 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Accertamento - Avvisi emessi in Modalità digitale - Decorrenza dall'entrata in vigore del DPCM 13.11.2014 - Obbligo indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità di atti di liquidazione o accertamento emessi da enti pubblici in modalità digitale. La questione centrale è stabilire da quando tali atti debbano essere obbligatoriamente formati in modalità digitale e se debbano riportare, mediante indicazione a stampa, il nominativo del soggetto responsabile.

La decisione

La sentenza afferma che gli atti di liquidazione e di accertamento degli enti pubblici sono obbligatoriamente emessi in modalità digitale a decorrere dal termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.p.c.m. 13 novembre 2014. Stabilisce inoltre che tali atti devono contenere l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Il testo fornito non specifica l'esito processuale concreto, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 13 novembre 2014

    Gli atti di liquidazione e di accertamento degli enti pubblici sono emessi obbligatoriamente in modalità digitale a decorrere dal termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore

    La modalità digitale diventa obbligatoria solo dopo il decorso di diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto; prima di tale termine non può essere automaticamente contestata la validità dell'atto per la mancata formazione digitale.

Massime di principio

  • Per valutare la validità formale di un atto amministrativo digitale occorre verificare la data di emissione e il decorso del termine transitorio di diciotto mesi previsto dalla normativa.
  • Gli atti di liquidazione e accertamento degli enti pubblici devono riportare a stampa il nominativo del soggetto responsabile; tale indicazione costituisce un requisito formale rilevante per la riconoscibilità dell'autore dell'atto.
  • La contestazione della modalità di formazione dell'atto deve essere riferita alla disciplina vigente alla data di emissione, evitando di applicare retroattivamente gli obblighi di digitalizzazione.
  • Il solo fatto che un atto non sia stato formato digitalmente non è sufficiente, se l'atto è anteriore alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa.

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