Sentenza del 01/09/2017 n. 798 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Accertamento - Avvisi emessi in Modalità digitale - Decorrenza dall'entrata in vigore del DPCM 13.11.2014 - Obbligo indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità di atti di liquidazione o accertamento emessi da enti pubblici in modalità digitale. La questione centrale è stabilire da quando tali atti debbano essere obbligatoriamente formati in modalità digitale e se debbano riportare, mediante indicazione a stampa, il nominativo del soggetto responsabile.
La decisione
La sentenza afferma che gli atti di liquidazione e di accertamento degli enti pubblici sono obbligatoriamente emessi in modalità digitale a decorrere dal termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.p.c.m. 13 novembre 2014. Stabilisce inoltre che tali atti devono contenere l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Il testo fornito non specifica l'esito processuale concreto, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
D.P.C.M. 13 novembre 2014
Gli atti di liquidazione e di accertamento degli enti pubblici sono emessi obbligatoriamente in modalità digitale a decorrere dal termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore
La modalità digitale diventa obbligatoria solo dopo il decorso di diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto; prima di tale termine non può essere automaticamente contestata la validità dell'atto per la mancata formazione digitale.
Massime di principio
- Per valutare la validità formale di un atto amministrativo digitale occorre verificare la data di emissione e il decorso del termine transitorio di diciotto mesi previsto dalla normativa.
- Gli atti di liquidazione e accertamento degli enti pubblici devono riportare a stampa il nominativo del soggetto responsabile; tale indicazione costituisce un requisito formale rilevante per la riconoscibilità dell'autore dell'atto.
- La contestazione della modalità di formazione dell'atto deve essere riferita alla disciplina vigente alla data di emissione, evitando di applicare retroattivamente gli obblighi di digitalizzazione.
- Il solo fatto che un atto non sia stato formato digitalmente non è sufficiente, se l'atto è anteriore alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa.
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