Sentenza del 31/08/2017 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - onere probatorio - onere probatorio ripartizione-contestazione presuntiva relativa a negligenza non integrante una condotta fraudolenta - descrizione da parte dell'amministrazione dell'antitetica diligenza - necessità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2010, 2011 e 2012, disconoscendo il regime di non imponibilità IVA applicato dalla società a cessioni intracomunitarie verso operatori ungheresi. Secondo l’Ufficio, la società non aveva dimostrato che la merce fosse stata effettivamente trasportata fuori dal territorio italiano, poiché mancavano documenti di trasporto o altra prova dell’esportazione. La società sosteneva di avere agito con diligenza e buona fede, di avere emesso fatture regolari e verificato la posizione IVA degli acquirenti, contestando inoltre che l’Amministrazione non avesse provato che le merci fossero rimaste in Italia né indicato quali ulteriori cautele o documenti avrebbe dovuto acquisire.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento già disposto in primo grado. Ha ritenuto che l’Ufficio non avesse contestato una frode, l’effettività delle vendite, la correttezza delle fatture o l’identità degli acquirenti, ma soltanto l’assenza di prova del trasferimento fisico dei beni. In tale situazione, l’Amministrazione non poteva limitarsi a formulare una presunzione basata sulla mancanza di documenti, senza indicare quale condotta diligente concreta avrebbe dovuto tenere la cedente e senza fornire elementi gravi, precisi e concordanti sul mancato trasferimento all’estero. È stato quindi mantenuto il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie. Le spese di giudizio sono state compensate anche per il grado di appello.
Norme richiamate
Art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427
Disciplina il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, subordinato all’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro. Nel caso esaminato, il beneficio non può essere disconosciuto sulla sola base dell’assenza di una specifica prova documentale, quando l’Amministrazione non dimostri il mancato trasferimento né indichi quali prove concretamente avrebbe dovuto acquisire il cedente.
Art. 7 del Regolamento CE n. 904/2010
Riguarda la cooperazione e l’assistenza amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri. La Commissione ha valorizzato il fatto che l’Amministrazione disponeva di strumenti di collaborazione internazionale per verificare presso le autorità estere l’effettivo destino delle merci.
Art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione alla definizione delle sanzioni, che erano state pagate dalla società e non costituivano oggetto della controversia principale.
Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Norme processuali richiamate nel dispositivo della decisione, relative al processo tributario e alla pronuncia della Commissione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni relative a cessioni intracomunitarie, il contribuente deve normalmente conservare elementi idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro, ma l’Amministrazione non può disconoscere automaticamente la non imponibilità solo perché manca un determinato documento.
- Quando non viene contestata una frode, l’Ufficio deve fornire una motivazione e una prova concreta del mancato trasferimento dei beni, nonché indicare quale condotta diligente alternativa fosse concretamente esigibile dal contribuente nelle specifiche condizioni operative.
- La mancanza di documentazione è particolarmente significativa quando il cedente controlla direttamente il trasporto; tuttavia, se il trasporto è organizzato dall’acquirente e le modalità commerciali rendono difficile ottenere documenti ulteriori, occorre valutare la diligenza esigibile in concreto.
- Fatture regolari, effettività delle vendite, corrispondenza tra beni e corrispettivi e verifica della posizione IVA degli acquirenti costituiscono elementi favorevoli alla buona fede del cedente, ma devono essere valutati insieme agli altri dati disponibili.
- In presenza di sospetti di frode, anche indiziari, l’onere difensivo del contribuente è più intenso e diventa essenziale produrre documentazione idonea a escludere la partecipazione o la consapevolezza dell’irregolarità.
- L’Amministrazione deve utilizzare, quando disponibili, gli strumenti di cooperazione con le autorità fiscali estere per verificare il destino dei beni e non può fondare l’accertamento esclusivamente su una presunzione astratta.
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