Sentenza del 01/09/2017 n. 435 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Compensazione crediti - Servizi telematici - Mancato utilizzo - Sanzione - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sanzione è stata ritenuta illegittima e non applicabile. L'ordinamento non prevede una specifica fattispecie sanzionatoria per il solo mancato utilizzo dei canali telematici Entratel o Fisconline nella compensazione del credito IVA, quando il tributo risulta correttamente assolto e le informazioni sono comunque state acquisite dall'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 471/1997 per il mancato utilizzo dei servizi telematici Entratel o Fisconline nella compensazione di un credito IVA. Il ricorrente contestava la sanzione sostenendo che l'errata scelta del canale di trasmissione o pagamento, in assenza di omesso o incompleto versamento e quando i dati erano comunque pervenuti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, non costituisse una violazione sanzionabile.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 471/1997
La sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 471/1997
La disposizione non può essere applicata per sanzionare il solo mancato utilizzo dei servizi telematici Entratel o Fisconline nella compensazione di un credito IVA, se non vi è omesso o incompleto versamento e i dati sono comunque confluiti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La scelta errata del canale telematico per effettuare una compensazione tributaria non è, di per sé, sanzionabile se il pagamento o la compensazione sono sostanzialmente corretti.
- Le sanzioni tributarie richiedono una specifica previsione normativa e non possono essere applicate in via estensiva o analogica a condotte non espressamente contemplate.
- Quando i dati della compensazione sono comunque arrivati all'Amministrazione finanziaria e non vi è perdita di gettito, omesso versamento o incompletezza del pagamento, l'irregolarità meramente formale può non giustificare l'applicazione di una sanzione.
- La valutazione potrebbe essere diversa in presenza di omesso o incompleto versamento, mancata trasmissione dei dati, utilizzo di crediti inesistenti o altre violazioni sostanziali.
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