Sentenza del 01/09/2017 n. 485 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto che l'atto notarile del 17/02/2010 costituisse una nuova società mediante conferimento di una pluralità di beni intestati personalmente agli eredi, anziché un conferimento di ramo d'azienda. Per tale ragione aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, chiedendo complessivamente maggiori imposte per euro 377.349,00 e sanzioni per euro 395.394,00. I contribuenti sostenevano invece che l'atto riguardasse il conferimento di un ramo dell'azienda già appartenuta al de cuius, evidenziando la continuità dei rapporti di lavoro, dei beni strumentali ammortizzati e delle attività immobiliari, nonché la distinzione tra beni aziendali e beni personali nella dichiarazione di successione. Contestavano inoltre la valutazione degli immobili effettuata dall'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando che l'atto notarile integrava un conferimento di ramo d'azienda e non la costituzione ex novo di una società con trasferimento di beni personali. Gli elementi oggettivi di continuità aziendale, tra cui i rapporti di lavoro subordinato, i beni strumentali in ammortamento e le attività immobiliari, hanno confermato la natura aziendale del conferimento. Di conseguenza, erano dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non ordinaria. È stata inoltre ritenuta non congrua la stima degli immobili operata dall'Ufficio rispetto alla perizia di parte. L'avviso di liquidazione è rimasto annullato e le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Normativa vigente in materia di imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale
La Commissione ha ritenuto applicabile il regime delle imposte in misura fissa al conferimento di un ramo d'azienda, escludendo la tassazione ordinaria prevista per il trasferimento di singoli beni o per una diversa operazione societaria.
Disciplina fiscale del conferimento di azienda o ramo d'azienda
La qualificazione dell'operazione dipende dalla sua effettiva natura economica e dalla presenza di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a garantire la continuità dell'attività, non dalla sola intestazione formale dei singoli beni.
Massime di principio
- Per distinguere un conferimento d'azienda dalla costituzione di una società con trasferimento di beni, occorre verificare se venga trasferito un complesso organizzato funzionale alla prosecuzione dell'attività economica.
- La continuità dei rapporti di lavoro, dei beni strumentali, degli ammortamenti e delle attività già esercitate costituisce un insieme di indici rilevanti per dimostrare l'esistenza di un ramo d'azienda.
- La corretta individuazione e separazione dei beni aziendali rispetto ai beni personali nella dichiarazione di successione e nella documentazione contabile rafforza la qualificazione dell'operazione come conferimento aziendale.
- L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare l'atto applicando la tassazione ordinaria senza una motivazione coerente con la reale struttura economica dell'operazione.
- In presenza di una contestazione sul valore degli immobili, una perizia di parte può essere utile a dimostrare l'incongruità della stima dell'Ufficio, anche se il suo peso probatorio deve essere valutato insieme agli altri elementi documentali.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sul contenuto sostanziale dell'operazione e non esclusivamente sulla forma dell'atto o sulla titolarità individuale dei beni conferiti.
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