Sentenza del 01/09/2017 n. 3483 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Termini - Raddoppio - Decadenza - Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ai fini IRAP e IVA per l'anno 2003, emessi in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti per euro 154.222,00 e alla mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. Il contribuente contestava principalmente la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, sostenendo che la denuncia penale era stata trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario. Contestava inoltre la validità della notifica dell'avviso, effettuata direttamente per posta, e la legittimità dell'utilizzo di elementi testimoniali e delle risultanze investigative. L'Agenzia sosteneva invece che il raddoppio operasse per il solo fatto che le violazioni comportassero l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla data effettiva della denuncia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 208/2015, secondo cui, per le annualità fino al 2015, il raddoppio dei termini è possibile soltanto se la notizia di reato è stata presentata o trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di accertamento. Nel caso concreto, il termine ordinario per l'anno 2003 scadeva il 31 dicembre 2008, mentre la denuncia è stata presentata il 5 luglio 2013 e l'avviso è stato notificato il 15 ottobre 2012. La Commissione ha quindi escluso il raddoppio, dichiarando tardivo l'accertamento e accogliendo l'appello, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015, art. 1, commi 130-132
Per gli atti relativi alle annualità fino al 2015, il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
La disciplina transitoria consente il raddoppio dei termini solo quando la notizia di reato è stata trasmessa tempestivamente all'autorità giudiziaria, cioè entro il termine ordinario di decadenza.
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2
La precedente disciplina prevedeva una clausola di salvaguardia per gli avvisi e gli altri atti notificati alla data di entrata in vigore del decreto, il 2 settembre 2015.
La sentenza ritiene che la clausola di salvaguardia sia stata superata e sostanzialmente abrogata dalla successiva legge n. 208/2015; pertanto non salva gli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015 quando la denuncia penale sia tardiva.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
L'obbligo di denuncia costituisce il presupposto sostanziale per il possibile raddoppio, ma, secondo la disciplina applicata dalla sentenza, la denuncia deve essere effettivamente presentata o trasmessa entro il termine ordinario.
D.Lgs. n. 74/2000
Rilevano i reati tributari per i quali la violazione fiscale comporta l'obbligo di denuncia penale e che possono giustificare il raddoppio dei termini, purché la denuncia sia tempestiva.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio.
Poiché l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in appello, è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Art. 14 Legge n. 890/1982
La notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento può essere utilizzata per determinati atti tributari secondo le modalità previste dalla disciplina delle notificazioni postali.
Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
L'Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, ma tale eccezione non ha impedito l'accoglimento dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta fino al 2015, il raddoppio dei termini non può essere fondato soltanto sull'astratta obbligatorietà della denuncia: occorre verificare che la notizia di reato sia stata effettivamente presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario.
- La data della denuncia penale è quindi un elemento decisivo: se la denuncia è successiva alla scadenza ordinaria, il raddoppio non opera e l'avviso notificato oltre il termine ordinario è decadenziale, anche se notificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015.
- La clausola di salvaguardia del D.Lgs. n. 128/2015 non può essere invocata, secondo questo orientamento, per mantenere valido un accertamento tardivo quando la denuncia sia stata presentata dopo la scadenza ordinaria.
- In casi analoghi è necessario ricostruire separatamente: il termine ordinario applicabile, la data di scadenza, la data effettiva di trasmissione della denuncia e la data di notifica dell'avviso.
- Le contestazioni sulla notifica e sulla prova possono risultare assorbite o non decisive se l'accertamento è già decaduto per tardività; per questo la verifica dei termini deve normalmente essere affrontata come questione preliminare.
- La decisione riflette un orientamento giurisprudenziale tributario dell'epoca: per valutare casi attuali occorre comunque verificare la normativa vigente e l'eventuale evoluzione della giurisprudenza.
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