Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del GIP del 23/01/2023 che disponeva l'archiviazione del procedimento relativo al delitto di calunnia (art. 368 c.p.) a carico di Repici, sostenendo che il GIP avesse illegittimamente disposto anche l'archiviazione per il delitto di diffamazione. Tale reato, invece, era stato stralciato dal P.M. in procedimento autonomo (n. 3159/2018 RGNR) con esercizio dell'azione penale; quindi, secondo il ricorrente, il GIP avrebbe emesso un provvedimento 'abnorme' perché avrebbe archiviato un reato per il quale non vi era stata richiesta di archiviazione da parte del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che dal frontespizio degli atti e dal dispositivo risulta chiaramente che l'archiviazione si riferiva unicamente al procedimento n. 1173/2018 RGNR mod. 21 e n. 480/2019 R.G. Gip relativo alla calunnia, corrispondente alla richiesta di archiviazione del P.M. del 9/12/2022. La contraddizione tra la parte motivazionale del decreto (che menzionava anche la diffamazione) e il dispositivo non comporta invalidità: prevale il dispositivo sul contenuto motivazionale. Di conseguenza è esclusa l'abnormità dedotta e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica il delitto di calunnia, che era il capo di imputazione oggetto della richiesta di archiviazione; la sentenza conferma che l'archiviazione riguarda tale reato.
Principio giurisprudenziale - prevalenza del dispositivo sulla motivazione
Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400; Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Rv. 237422
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina invalidità del provvedimento: prevale l'elemento decisionale (dispositivo). Nel caso concreto il dispositivo era conforme alla richiesta di archiviazione del P.M., quindi la contraddizione motivazionale non rileva.
Massime di principio
- Quando vi è contrasto tra il dispositivo e la motivazione di un provvedimento giudiziario, prevale il dispositivo: l'eventuale errore o imprecisione nella motivazione non rende automaticamente nullo il provvedimento se il dispositivo è chiaro e conforme alla richiesta delle parti o all'istruttoria.
- L'archiviazione disposta dal GIP va valutata principalmente sulla base del dispositivo e del frontespizio degli atti (che indicano il procedimento e la richiesta del P.M.): se il dispositivo corrisponde alla richiesta di archiviazione del P.M., è difficile sostenere l'abnormità del provvedimento solo per errori nella parte motiva.
- I reati stralciati in procedimento autonomo devono essere trattati separatamente: una richiesta di archiviazione del P.M. per un solo reato non implica automaticamente l'archiviazione di capi processuali già posti in procedimento distinto e per i quali il P.M. ha esercitato l'azione penale.
- Per impugnare efficacemente un decreto di archiviazione bisogna dimostrare un vizio giuridico o procedurale significativo (ad es. incompetenza, violazione di legge, omissione di atti indispensabili), non semplici difformità fra motivazione e dispositivo.
- La parte soccombente nel ricorso per cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali; occorre valutare anche la prospettiva di successo prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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