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Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per il reclutamento di 22 vicecommissari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, limitatamente ai requisiti di studio previsti per il profilo tecnico ingegnere/geologo, e il conseguente blocco informatico della candidatura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in possesso di una laurea quinquennale del vecchio ordinamento in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e di un dottorato di ricerca in area agraria, forestale e veterinaria, ha impugnato il bando nella parte in cui, per il profilo tecnico ingegnere/geologo, ammetteva il Diploma di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria civile a indirizzo idraulico, Ingegneria idraulica, Scienze geologiche e titoli equipollenti o lauree magistrali e specialistiche equiparate. La piattaforma inPA aveva impedito l’invio della candidatura, ritenendo non posseduto il titolo richiesto. Con un unico motivo articolato il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 9 della l.r. n. 26/1985, degli artt. 3 e 8 del d.m. n. 509/1999, dell’art. 7 del d.P.R. 20 maggio 1989 e dell’art. 15 della l.r. n. 7/2005, nonché eccesso di potere per falso presupposto, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Ha sostenuto che la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio avrebbe assorbito o sostituito la precedente laurea in Ingegneria idraulica, che il riferimento al diploma di laurea dovesse essere interpretato alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento universitario e che il titolo posseduto, quale titolo superiore o comunque affine, dovesse consentire la partecipazione. Ha inoltre richiamato precedenti procedure interne nelle quali sarebbero stati ammessi titoli afferenti all’ingegneria ambientale e, in via subordinata, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all’art. 9 della l.r. n. 26/1985, come modificato dall’art. 15 della l.r. n. 7/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ritenendo che la procedura fosse stata integralmente indetta, disciplinata e gestita dalla Regione Sardegna e che il Dipartimento si fosse limitato a mettere a disposizione la piattaforma inPA, senza partecipare alla definizione dei requisiti o all’adozione degli atti impugnati. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha affermato che il bando individuava specificamente i titoli di studio richiesti e che il sistema delle equipollenze ed equiparazioni è chiuso e non può essere ampliato mediante interpretazioni estensive o analogiche. L’equipollenza deve risultare da una specifica previsione normativa e non può essere accertata dall’amministrazione caso per caso sulla base dell’affinità dei percorsi formativi. Le corrispondenze previste dall’art. 7 del d.P.R. 20 maggio 1989 hanno natura ordinamentale e programmatoria, riguardano la transizione e l’organizzazione dei corsi universitari e non costituiscono equipollenze aventi rilevanza ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi. La laurea in Ingegneria idraulica è normativamente equipollente alla laurea in Ingegneria civile a indirizzo idraulico, mentre non risulta prevista alcuna equipollenza legale tra la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e i titoli richiesti dal bando. È stato inoltre escluso che il possesso di una laurea di livello superiore comporti automaticamente l’assorbimento del titolo specificamente richiesto, in assenza di piena sovrapponibilità dei percorsi formativi o di una previsione normativa. Le precedenti procedure di progressione verticale interna non vincolano l’amministrazione, poiché ogni concorso è autonomo e regolato dalla propria lex specialis; inoltre, le procedure interne sono diverse dai concorsi pubblici aperti. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la previsione di titoli specialistici per l’accesso al profilo tecnico è riconducibile alla discrezionalità legislativa ed è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di assicurare competenze coerenti con le funzioni del Corpo forestale. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla gestione telematica delle candidature, senza costituire la base decisiva del rigetto.

  • art. 9 l.r. n. 26/1985

    Individua, secondo la disciplina regionale richiamata, i titoli rilevanti per l’accesso alle posizioni del Corpo forestale; la disposizione non è stata ritenuta irragionevole né idonea a ricomprendere, in assenza di equipollenza normativa, il titolo posseduto dal ricorrente.

  • art. 15 l.r. n. 7/2005

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 9 della l.r. n. 26/1985; la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina risultante è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • artt. 3 e 8 d.m. n. 509/1999

    Richiamati dal ricorrente nel quadro della riforma dell’ordinamento universitario, senza fondare un’equipollenza concorsuale non prevista dalla normativa specifica.

  • art. 7 d.P.R. 20 maggio 1989

    Le corrispondenze tra corsi di laurea previste dalla disposizione hanno natura ordinamentale e programmatoria e non costituiscono equipollenze legali utilizzabili per ampliare i titoli di accesso ai concorsi pubblici.

  • D.I. 16 dicembre 1996

    Prevede l’equipollenza della laurea in Ingegneria idraulica alla laurea in Ingegneria civile a indirizzo idraulico, ma non stabilisce l’equipollenza della laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con i titoli richiesti dal bando.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Invocati dal ricorrente per censurare la disciplina regionale; il TAR ha escluso il contrasto costituzionale, ritenendo ragionevole e proporzionata la richiesta di titoli specialistici coerenti con le funzioni del profilo tecnico.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, quando la lex specialis richiede specifici titoli di studio e ammette quelli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente, l’equipollenza o l’equiparazione deve risultare da una specifica previsione normativa e non può essere riconosciuta sulla base della mera affinità scientifica, disciplinare o professionale dei percorsi formativi.
  • Il sistema delle equipollenze e delle equiparazioni dei titoli di studio è chiuso e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica; l’amministrazione non può effettuare caso per caso una valutazione sostanziale di equivalenza del titolo posseduto dal candidato.
  • Le disposizioni che disciplinano la continuità o la transizione tra vecchio e nuovo ordinamento universitario, comprese le corrispondenze indicative tra corsi di laurea, hanno natura ordinamentale e programmatoria e non producono automaticamente effetti di equipollenza ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi.
  • Il possesso di un titolo di studio di livello superiore non soddisfa automaticamente il requisito concorsuale consistente nel possesso di uno specifico titolo, salvo che vi sia una piena sovrapponibilità dei percorsi formativi oppure una specifica previsione normativa che disponga l’assorbimento o l’equiparazione.
  • Le valutazioni compiute dall’amministrazione in precedenti procedure selettive, soprattutto se relative a progressioni verticali interne, non vincolano l’amministrazione in un successivo concorso pubblico autonomo, regolato da una diversa lex specialis e da differenti finalità selettive.
  • La previsione legislativa di specifici titoli di laurea per l’accesso a un profilo tecnico della pubblica amministrazione rientra nella discrezionalità legislativa e non è irragionevole quando sia funzionale ad assicurare competenze specialistiche coerenti con le mansioni da svolgere.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaQuestione di legittimità costituzionale

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