Cassazione Civile, Ordinanza n. 22549/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due soggetti per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per la mancata percezione del maggiore rendimento di due polizze assicurative, rispetto a quanto effettivamente riscosso, in relazione a piani previdenziali riferiti all'attività svolta da uno dei convenuti quale agente della compagnia assicuratrice. In primo grado la domanda è stata respinta; nel giudizio di appello il processo è stato interrotto per il fallimento di uno degli appellanti e proseguito dalla sola ricorrente. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo generici e infondati i motivi di gravame e rilevando, tra l'altro, la mancanza di prova sia della provenienza dei piani finanziari dal convenuto sia del danno. In cassazione la ricorrente ha censurato esclusivamente il capo sulle spese. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e dei d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e 10 marzo 2014, n. 55, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato inammissibile, per genericità, il motivo di appello con cui si contestava la condanna alle spese vive di euro 500,00 poste a carico degli attori, nonostante tali esborsi non fossero stati sostenuti né richiesti dalle parti vittoriose. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione omessa o apparente sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il riferimento alla genericità del motivo di gravame integra una motivazione sufficiente a far comprendere che la Corte d'appello aveva ravvisato il difetto di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c. Quanto al primo motivo, la Corte ha riconosciuto che la censura coglieva nel segno nella parte in cui lamentava l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulle spese vive, ma ha comunque escluso l'accoglimento del ricorso perché, in applicazione dei principi di economia processuale e della funzione nomofilattica, ha corretto la motivazione e affermato che nel processo civile le spese vive o forfettarie, per loro natura difficilmente documentabili e quantificabili, possono essere liquidate equitativamente anche in assenza di una specifica richiesta di rimborso, risultando quindi coerente la statuizione del giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza
richiamato in tema di compensazione e disciplina delle spese processuali
invocato dalla ricorrente per asserita ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare un vizio di motivazione apparente
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
richiamato in tema di motivazione della sentenza
richiamato dalla Corte per affermare il requisito di specificità dell'impugnazione
interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Cassazione di correggere la motivazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
Cass., ord., 1° marzo 2019, n. 6145
citata a sostegno del potere di correggere la motivazione
Cass., sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2731
citata a sostegno del potere di correggere la motivazione
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 31030
citata per il principio secondo cui le spese vive o forfettarie possono essere liquidate equitativamente
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il rilievo di genericità di un motivo di appello vale come affermazione del difetto di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c. e, se tale ratio è comprensibile, esclude il vizio di motivazione apparente.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata anche in presenza di un error in procedendo, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti in fatto, in una lettura dell'art. 384 c.p.c. coerente con economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Nel processo civile le spese vive o forfettarie, per la loro variabilità, modesta entità e difficoltà di prova documentale, possono essere liquidate in via equitativa anche se non siano oggetto di puntuale richiesta di rimborso, purché la liquidazione sia coerente con la natura delle spese effettivamente sostenute.
- La doglianza contro la liquidazione delle spese non è utile quando, pur essendo censurabile il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, la statuizione risulta comunque conforme a diritto sulla base di una diversa motivazione corretta in sede di legittimità.
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