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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19928/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per i reati indicati agli artt. 474 e 648 c.p. Il ricorrente deduce: 1) che gli orologi Rolex contraffatti sequestrati non erano destinati alla vendita (contestazione rispetto alla qualificazione di cui all'art. 474 c.p.); 2) inesistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione perché avrebbe fornito giustificazioni sulla disponibilità e si sarebbe qualificato come acquirente/detentore finale non punibile; 3) errata qualificazione del fatto, che a suo avviso rientrerebbe nell'art. 712 c.p. (contravvenzione) e non nella ricettazione; 4) mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4 c.p.; 5) censura sulla declaratoria di recidiva per precedenti datati e per la condotta di vita successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo sul motivo relativo alla recidiva e inammissibile nel resto. Sono confermate le statuizioni di merito: la Corte territoriale e il primo giudice hanno correttamente valorizzato la testimonianza e gli elementi probatori (sms, fotografie, modalità di custodia) ritenendo dimostrata la destinazione alla vendita e la sussistenza dell'elemento soggettivo per la ricettazione; è stata esclusa la riconduzione al comma contravvenzionale (art.712) per carenza dell'elemento psicologico richiesto per quest'ultimo; è stata esclusa l'attenuante di cui all'art.648, comma 4 per il valore non esiguo dei beni e la negativa personalità dell'imputato. Tuttavia la Corte ha annullato con rinvio la parte di sentenza relativa all'applicazione della recidiva, rilevando carenza di motivazione della Corte d'appello su tale punto, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sulla recidiva. Per il resto l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma richiamata come una delle contestazioni iniziali relative ai beni contraffatti; la Corte ha ritenuto che la destinazione alla vendita, provata da testimonianze e riscontri, supporti la qualificazione contestata.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato perché l'imputato non ha fornito una spiegazione attendibile dell'origine dei beni e le modalità di custodia e gli altri elementi probatori indicavano la destinazione alla vendita.

  • art. 712 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per una riclassificazione in chiave contravvenzionale; la Corte ha escluso tale ricostruzione richiamando il criterio distintivo basato sull'elemento psicologico (certezza della provenienza delittuosa per la ricettazione vs colposo mancato accertamento per l'art.712).

  • art. 648, comma 4 c.p.

    Attenuante speciale della particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua applicazione perché il valore dei beni non era esiguo e perché emergevano elementi negativi sul profilo soggettivo dell'imputato; il valore economico è condizione preliminare per avviare la verifica ex art.133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per valutare la particolare tenuità del fatto: solo quando il valore del bene è lieve si procede a valutare i criteri soggettivi e oggettivi richiesti da questa norma.

Massime di principio

  • Il possesso di beni contraffatti o presumibilmente provento di reato, senza una spiegazione credibile sulla provenienza, può integrare il reato di ricettazione: l'onere probatorio di giustificare l'origine è rilevante per l'imputato.
  • Elementi indiziari non diretti (testimonianze, sms, fotografie, modalità di custodia, quantità e valore dei beni) possono essere valutati congiuntamente per dimostrare la destinazione alla vendita e l'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione.
  • La differenza tra ricettazione (delitto) e l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art.712 c.p. si fonda sull'elemento psicologico: la ricettazione richiede la certezza della provenienza delittuosa, mentre l'art.712 riguarda condotte caratterizzate da colpa nel non accertare la provenienza.
  • L'attenuante speciale di particolare tenuità (art.648, comma 4) richiede preliminarmente che il valore del bene sia esiguo; in caso contrario l'attenuante è esclusa senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • Sulla recidiva facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica sia quando la afferma sia quando la esclude: la mancata risposta ai rilievi difensivi su questo punto determina vizio di motivazione e annullamento limitato alla questione.
  • I giudizi di merito circa la valutazione delle prove sono insindacabili in Cassazione se il metodo valutativo è conforme ai principi giurisprudenziali e la motivazione è priva di vizi logici.

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