Cassazione Penale, Sentenza n. 19928/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per i reati indicati agli artt. 474 e 648 c.p. Il ricorrente deduce: 1) che gli orologi Rolex contraffatti sequestrati non erano destinati alla vendita (contestazione rispetto alla qualificazione di cui all'art. 474 c.p.); 2) inesistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione perché avrebbe fornito giustificazioni sulla disponibilità e si sarebbe qualificato come acquirente/detentore finale non punibile; 3) errata qualificazione del fatto, che a suo avviso rientrerebbe nell'art. 712 c.p. (contravvenzione) e non nella ricettazione; 4) mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4 c.p.; 5) censura sulla declaratoria di recidiva per precedenti datati e per la condotta di vita successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo sul motivo relativo alla recidiva e inammissibile nel resto. Sono confermate le statuizioni di merito: la Corte territoriale e il primo giudice hanno correttamente valorizzato la testimonianza e gli elementi probatori (sms, fotografie, modalità di custodia) ritenendo dimostrata la destinazione alla vendita e la sussistenza dell'elemento soggettivo per la ricettazione; è stata esclusa la riconduzione al comma contravvenzionale (art.712) per carenza dell'elemento psicologico richiesto per quest'ultimo; è stata esclusa l'attenuante di cui all'art.648, comma 4 per il valore non esiguo dei beni e la negativa personalità dell'imputato. Tuttavia la Corte ha annullato con rinvio la parte di sentenza relativa all'applicazione della recidiva, rilevando carenza di motivazione della Corte d'appello su tale punto, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sulla recidiva. Per il resto l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo.
Norme richiamate
Norma richiamata come una delle contestazioni iniziali relative ai beni contraffatti; la Corte ha ritenuto che la destinazione alla vendita, provata da testimonianze e riscontri, supporti la qualificazione contestata.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato perché l'imputato non ha fornito una spiegazione attendibile dell'origine dei beni e le modalità di custodia e gli altri elementi probatori indicavano la destinazione alla vendita.
Norma richiamata dal ricorrente per una riclassificazione in chiave contravvenzionale; la Corte ha escluso tale ricostruzione richiamando il criterio distintivo basato sull'elemento psicologico (certezza della provenienza delittuosa per la ricettazione vs colposo mancato accertamento per l'art.712).
Attenuante speciale della particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua applicazione perché il valore dei beni non era esiguo e perché emergevano elementi negativi sul profilo soggettivo dell'imputato; il valore economico è condizione preliminare per avviare la verifica ex art.133 c.p.
Richiamato come criterio per valutare la particolare tenuità del fatto: solo quando il valore del bene è lieve si procede a valutare i criteri soggettivi e oggettivi richiesti da questa norma.
Massime di principio
- Il possesso di beni contraffatti o presumibilmente provento di reato, senza una spiegazione credibile sulla provenienza, può integrare il reato di ricettazione: l'onere probatorio di giustificare l'origine è rilevante per l'imputato.
- Elementi indiziari non diretti (testimonianze, sms, fotografie, modalità di custodia, quantità e valore dei beni) possono essere valutati congiuntamente per dimostrare la destinazione alla vendita e l'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione.
- La differenza tra ricettazione (delitto) e l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art.712 c.p. si fonda sull'elemento psicologico: la ricettazione richiede la certezza della provenienza delittuosa, mentre l'art.712 riguarda condotte caratterizzate da colpa nel non accertare la provenienza.
- L'attenuante speciale di particolare tenuità (art.648, comma 4) richiede preliminarmente che il valore del bene sia esiguo; in caso contrario l'attenuante è esclusa senza necessità di ulteriori accertamenti.
- Sulla recidiva facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica sia quando la afferma sia quando la esclude: la mancata risposta ai rilievi difensivi su questo punto determina vizio di motivazione e annullamento limitato alla questione.
- I giudizi di merito circa la valutazione delle prove sono insindacabili in Cassazione se il metodo valutativo è conforme ai principi giurisprudenziali e la motivazione è priva di vizi logici.
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