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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09815/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'intestazione della sentenza n. 34416/2023: eliminazione del nominativo erroneamente inserito tra i componenti del collegio e inserimento del nominativo del magistrato che aveva effettivamente partecipato alla trattazione e decisione del ricorso. Non vi è pronuncia sul merito della controversia originaria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il testo riguarda non il merito della controversia tributaria originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza di Cassazione n. 34416/2023. Dopo che era stata decisa la causa iscritta al n. 28265/2018 R.G., il Presidente della Sezione Tributaria ha rilevato d'ufficio che nell'intestazione della sentenza era stato indicato erroneamente, tra i componenti del collegio giudicante, il nome di un magistrato che si era astenuto ex art. 51, secondo comma, c.p.c. e che non aveva partecipato alla decisione. Dagli atti risultava invece che, in sostituzione del magistrato astenuto, era stata designata e aveva trattato il ricorso un'altra consigliera; pertanto si è chiesta e disposta la correzione dell'intestazione della sentenza, eliminando il nome erroneamente riportato e inserendo quello del magistrato effettivamente componente del collegio.

Norme richiamate

  • art. 51, secondo comma, c.p.c.

    la norma è richiamata quale base dell'astensione del consigliere inizialmente assegnato al ricorso; l'astensione rende necessario il subentro del magistrato tabellarmente previsto come riserva.

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'indicazione dei componenti del collegio giudicante può essere corretto quando risulti ictu oculi dagli atti di causa che il magistrato indicato non ha partecipato alla decisione.
  • La correzione è ammissibile anche quando il vizio riguardi l'intestazione della sentenza e consista nell'eliminazione del nominativo errato e nell'inserimento del nominativo del componente effettivo del collegio.
  • L'astensione del giudice comporta la sua sostituzione secondo le previsioni tabellari; la composizione effettiva del collegio si desume dal verbale d'udienza e dagli atti relativi all'astensione e al decreto di sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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