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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17387/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. Il ricorrente sosteneva che le parti civili, essendo a conoscenza dell'accordo di patteggiamento formalizzato prima dell'udienza, non avrebbero potuto essere ammesse al processo e, comunque, non avrebbe potuto essere disposta nei suoi confronti la condanna alle spese a favore di dette parti

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, la costituzione di parte civile in udienza preliminare non è preclusa anche se la richiesta e il consenso del PM sono già stati formalizzati, e che il giudice può liquidare le spese in favore della parte civile. Inoltre, nel caso concreto la Corte ha rilevato che l'istanza di patteggiamento era stata formalizzata in un arco temporale così breve rispetto alla trasmissione del fascicolo da non consentire alla persona offesa di averne conoscenza; perciò la pronuncia di condanna alle spese a favore delle parti civili (Gianni Coniglio e Carlo Coniglio) è stata confermata e liquidata in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; applicata dalla sentenza impugnata per l'applicazione della pena concordata tra le parti

  • art. 447, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la diversa disciplina delle ipotesi in cui la richiesta e il consenso siano formalizzati in fase di indagini: la Corte osserva che l'udienza prevista dall'art. 447 pone limiti diversi rispetto all'udienza preliminare, ma che ciò non comporta automatica esclusione della costituzione di parte civile in udienza preliminare

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 3, n. 32768/2022 e precedenti Sez. 5 n. 34530/2020 e n. 17272/2020)

    La Corte si allinea alla pronuncia di Sez. 3 n. 32768/2022 che ammette la costituzione di parte civile in udienza preliminare anche se il patteggiamento è già stato formalizzato, motivando la scelta e distinguendosi dalle precedenti decisioni di Sez. 5 che avevano tenuto un orientamento contrario

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile in udienza preliminare non è automaticamente esclusa dalla mera formalizzazione preventiva della richiesta di patteggiamento; il giudice può comunque ammetterla e, se del caso, liquidarne le spese
  • Per escludere legittimamente la partecipazione della persona offesa occorrerebbe una preventiva e certa conoscenza, da parte di quest'ultima, della istanza di patteggiamento: l'assenza di tale conoscenza può giustificare l'ammissione e la liquidazione delle spese a suo favore
  • La distinzione tra patteggiamento formalizzato in fase di indagini (art. 447 c.p.p.) e patteggiamento trattato in udienza preliminare è rilevante: la disciplina e gli effetti sull'ammissione delle parti civili possono divergere
  • In situazioni analoghe verificare sempre le tempistiche: data di deposito della richiesta di patteggiamento, data di consenso del PM, data di trasmissione del fascicolo al GIP/GUP e notifiche alla persona offesa; tempistiche brevissime possono escludere la conoscenza della parte offesa
  • Se la parte civile si costituisce legittimamente, il giudice può condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e alle spese processuali in suo favore anche nell'ambito di un patteggiamento

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