Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33918/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Ragusa il 7 maggio 2019 a quattro anni e otto mesi di reclusione e a 2.783.333 euro di multa, con sentenza confermata dalla Corte d’appello il 24 gennaio 2023 e divenuta irrevocabile il 24 giugno 2023, aveva chiesto la rescissione del giudicato. La Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 13 maggio 2026, aveva dichiarato l’istanza inammissibile e comunque infondata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: a) violazione degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché vizio di motivazione, per l’erronea valutazione della conoscenza effettiva del processo da parte del condannato e per motivazione asseritamente apparente e manifestamente illogica; b) violazione dell’art. 629-bis c.p.p. per l’erronea individuazione del dies a quo del termine per chiedere la rescissione; c) nullità dell’ordinanza per violazione del principio di immutabilità del collegio e del diritto di difesa, essendo stata emessa da un collegio diverso da quello davanti al quale le parti avevano concluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la fondatezza del terzo motivo sulla base della verifica del verbale d’udienza, dal quale risultava insussistente la dedotta diversità della composizione collegiale. Ha ritenuto il secondo motivo incompatibile con il dettato normativo e con il principio secondo cui, ai fini della rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento conclusivo, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta, non dalla conoscenza del contenuto della sentenza o degli atti. Nel caso concreto il termine, previsto a pena d’inammissibilità, decorreva dall’esecuzione dell’ordine di esecuzione l’11 ottobre 2023 ed era inutilmente decorso prima della presentazione dell’istanza. Tale conclusione ha assorbito l’esame del primo motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza degli estremi del provvedimento conclusivo, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta; non è necessario che il condannato conosca il contenuto della sentenza o gli atti su cui essa si fonda.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

  • art. 420-bis c.p.p.

    La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile – e, comunque, infondata – l’istanza di rescissione proposta dal ricorrente.

    La norma è menzionata tra quelle rispetto alle quali il ricorrente ha dedotto violazione, ma la Corte ha assorbito il relativo motivo dopo aver rilevato la tardività dell’istanza di rescissione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile – e, comunque, infondata – l’istanza di rescissione proposta dal ricorrente.

    La norma è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo del ricorso; la Corte non ha deciso nel merito la relativa censura, assorbita dalla conclusione sulla tardività dell’istanza.

  • art. 6 CEDU

    La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile – e, comunque, infondata – l’istanza di rescissione proposta dal ricorrente.

    La norma è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo del ricorso; la Corte non ha deciso nel merito la relativa censura, assorbita dalla conclusione sulla tardività dell’istanza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Ricorre per cassazione l’interessato, con il patrocinio del difensore, articolando tre motivi, a mezzo dei quali deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis, 629-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, per erronea valutazione della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, nonché motivazione apparente e manifestamente illogica.

    La disposizione è indicata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte non esamina nel merito la censura motivazionale perché assorbita dalla tardività dell’istanza di rescissione.

  • art. 616 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La norma fonda la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende conseguenti all’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nella rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza degli estremi della decisione conclusiva, dell’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata e della condanna inflitta, senza che sia necessaria la conoscenza del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si basa.
  • La tardività dell’istanza di rescissione, quando il termine è previsto a pena d’inammissibilità, assorbe l’esame delle ulteriori censure dirette a contestare la valutazione della conoscenza effettiva del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.